Cassazione Civile, Ordinanza n. 21559/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per una sanzione amministrativa. La società destinataria sosteneva di non aver mai ricevuto il verbale presupposto e, in ogni caso, di dover ritenere prescritto il credito. Il giudizio fu introdotto davanti al giudice di pace, poi riassunto dinanzi al giudice territorialmente competente, che accolse l’opposizione e annullò la cartella. La società propose appello contro tale decisione, notificando l’atto il 19 aprile 2019 e depositandolo il 2 maggio 2019. Il Tribunale dichiarò l’appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il rito del lavoro alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative e quindi necessario il deposito dell’atto entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La ricorrente in cassazione denunciò la violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, sostenendo che il deposito telematico era stato inviato e accettato dal server il 19 aprile 2019, mentre il 2 maggio 2019 era solo la data di accettazione da parte della cancelleria, erroneamente assunta come data di deposito dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie soggette al rito del lavoro per effetto del d.lgs. n. 150/2011, l’appello deve essere proposto con ricorso e non con citazione; se però viene erroneamente introdotto con citazione, ai fini della tempestività rispetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c. è comunque necessario che l’atto sia depositato entro la scadenza del termine. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 31 ottobre 2018, il termine semestrale scadeva il 30 aprile 2019, mentre l’atto risultava depositato il 2 maggio 2019. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 al giudizio di appello, trattandosi di norma riferita solo al mutamento del rito in primo grado. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per cassazione. Non sono state liquidate spese, perché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in ordine alla tardività dell’appello.
art. 327 c.p.c.
il termine semestrale di impugnazione, in mancanza di notificazione della sentenza, decorre dalla pubblicazione della decisione e il deposito dell’atto di appello deve avvenire entro la scadenza del termine.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui rileverebbe la data di invio/accettazione telematica del deposito; la Corte non ha accolto tale lettura nel caso concreto.
d.lgs. n. 150/2011
ha determinato l’applicazione del rito del lavoro alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, con conseguente necessità di proporre l’appello nella forma del ricorso.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
la disciplina sul mutamento del rito è stata ritenuta applicabile solo al primo grado e non estensibile al giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando una controversia è soggetta al rito del lavoro, l’impugnazione deve essere proposta con ricorso; se invece viene erroneamente introdotta con citazione, la tempestività si valuta in base al deposito dell’atto entro il termine di decadenza applicabile.
- Ai fini del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza di notificazione della sentenza, il dies ad quem va computato dalla pubblicazione della decisione; il deposito successivo alla scadenza rende tardiva l’impugnazione, anche se la notificazione dell’atto alle controparti sia avvenuta tempestivamente.
- La disciplina del mutamento del rito prevista dal d.lgs. n. 150/2011 opera per il primo grado e non può essere estesa in via analogica al giudizio di appello per sanare l’inosservanza delle forme e dei termini dell’impugnazione.
- Nel processo telematico, la questione del perfezionamento del deposito va distinta dalla tempestività processuale dell’impugnazione: ciò che rileva, quando la forma dell’impugnazione è errata, è il rispetto del termine di deposito dell’atto introduttivo del gravame.
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