Cassazione Civile, Ordinanza n. 11427/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al recupero di maggiori imposte per l’anno 2007 e dal successivo avviso di presa in carico. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo, in generale, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento, sostenendo di non averlo mai effettivamente ricevuto. In primo grado era stata accolta la tesi del contribuente sul rilievo che non fosse stata provata la regolare notificazione, anche perché mancava la ricevuta del plico richiesto per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. In appello, però, la C.t.r. aveva riformato la decisione ritenendo che la specifica doglianza sul mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. fosse stata introdotta solo con memoria successiva e costituisse quindi un fatto nuovo, inammissibile nel processo tributario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la censura originaria sulla mancata notificazione comprendeva anche i vizi del procedimento notificatorio e che non vi era mutamento del thema decidendum; dall’altro, la violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 101 Cost., lamentando che il giudice d’appello avesse erroneamente ristretto il contenuto del motivo introduttivo, confondendo i fatti allegati con l’indicazione delle norme violate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che dal ricorso introduttivo risultava una contestazione generale della mancata notificazione dell’avviso di accertamento e che in tale doglianza doveva ritenersi compresa anche la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio. Ha quindi chiarito che, quando viene genericamente contestata la validità della notificazione di un atto impositivo, il giudice deve verificare la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, sicché la precisazione di uno specifico segmento del procedimento non integra domanda nuova. Richiamando la distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli, la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata un’inammissibile domanda nuova. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente per censurare la decisione d’appello; la Corte ne valorizza la connessione con la struttura impugnatoria del processo tributario e con il tema della deduzione dei motivi di ricorso.
art. 140 cod. proc. civ.
La Corte considera che la contestazione della mancata notificazione di un atto impositivo ricomprenda anche i vizi delle modalità di notificazione eseguite secondo tale norma.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato per contestare l’erronea individuazione del contenuto del motivo di ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 112 cod. proc. civ.
È richiamato per censurare la pretesa pronuncia o qualificazione della domanda diversa da quella proposta.
art. 113 cod. proc. civ.
È richiamato insieme alle altre norme processuali nel contestare la ricostruzione del motivo di ricorso da parte del giudice di merito.
art. 101 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull’erronea limitazione del contraddittorio e del contenuto della domanda.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione generale della mancata notificazione di un avviso di accertamento comprende anche i vizi specifici del procedimento notificatorio, quando questi si collocano entro il medesimo fatto storico dedotto.
- La precisazione, in appello o con successive difese, di uno specifico segmento del procedimento di notificazione non integra domanda nuova se non muta il petitum né la causa petendi originari.
- In presenza di una censura sulla validità della notificazione di un atto impositivo, il giudice deve verificare la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, senza limitarsi alla sola formulazione letterale del motivo introduttivo.
- La mutatio libelli ricorre solo quando venga introdotta una pretesa obiettivamente diversa, fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente; vi è invece emendatio quando resta immutato il nucleo fattuale della controversia e si modifica soltanto la specificazione o qualificazione giuridica della doglianza.
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