Cassazione Penale, Sentenza n. 41021/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, in sede di rinvio dopo annullamento della precedente ordinanza, ha rideterminato il calcolo della pena da espiare. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento originario del 13/12/2019 (e il relativo calcolo della pena) fosse passato in giudicato e dunque non più emendabile, e che la correzione del calcolo (in particolare la rimozione di una ulteriore riduzione di un terzo già applicata) non fosse ammissibile
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'operazione del giudice del rinvio che ha adeguato il calcolo della pena al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente, escludendo che si potesse applicare una ulteriore riduzione di un terzo sulla pena base già ridotta per il rito abbreviato. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'individuazione delle sentenze tra le quali sussiste il vincolo della continuazione e per la corretta formazione dei cumuli parziali ai fini del calcolo della pena
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Principio che vincola il giudice del rinvio a dare attuazione alla specifica soluzione di diritto pronunciata dalla Corte di cassazione; giustifica la correzione del calcolo della pena disposta dal giudice di rinvio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per quantificare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla un provvedimento e stabilisce un principio di diritto, il giudice del rinvio è vincolato a conformare la decisione a quel principio e può correggere il calcolo delle pene in conseguenza
- Non è ammessa una "doppia" applicazione della riduzione per il rito abbreviato: se la pena presa come base è già stata calcolata al netto della riduzione, non può essere nuovamente ridotta di un terzo
- La mera esistenza di un precedente provvedimento diventato apparentemente definitivo non impedisce la sua correzione se la decisione è stata annullata dalla Corte di cassazione e il giudice di rinvio deve attuare la pronuncia di cassazione
- I ricorsi privi di fondamento manifestamente evidente possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel calcolo delle pene concorrenti è essenziale chiarire quale sia la "pena base" e verificare se tale pena è già stata computata al netto di eventuali benefici (es. riduzione per rito abbreviato) prima di applicare aumenti per continuazione o altri calcoli
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