Cassazione Penale, Sentenza n. 10982/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la distruzione della documentazione e dei supporti contenenti intercettazioni (procedimento n. 748/2019 RGNR). Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) illegittimità del termine di quindici giorni stabilito per l'esecuzione della distruzione, che - secondo il ricorrente - avrebbe leso il diritto di difesa perché rendeva di fatto impossibile esercitare utilmente il ricorso in cassazione; 2) vizio di valutazione e travisamento della prova da parte del Gip nella valutazione della inutilità/necessarietà delle intercettazioni e nella mancata considerazione del requisito della riservatezza, nonché violazione dell'obbligo del P.M. (art. 358 c.p.p.) perché il materiale censurato conterrebbe elementi a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dettaglio, il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile per carenza di specificità ed inesatta indicazione della norma violata; inoltre è stato richiamato il principio secondo cui l'ordinanza emessa a norma dell'art. 269, comma 2, è immediatamente eseguibile e il ricorso non sospende la sua esecuzione salvo che il giudice non disponga diversamente con decreto motivato (art. 127, comma 8). Il ricorrente non aveva chiesto la sospensione né in primo grado né dopo aver proposto impugnazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte riferito a valutazioni di fatto (sulla non necessarietà e sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni) e in parte generico: la Corte ha osservato che il Gip, dopo il contraddittorio, ha motivato la non necessarietà sulla base della distanza temporale delle captazioni rispetto ai fatti, della presenza di conversazioni con soggetti terzi non indagati, dell'assenza di uso nelle misure cautelari e dell'assenza di indicazioni specifiche da parte della difesa sulle conversazioni da conservare; la Cassazione ha escluso il sindacato in sede di legittimità su valutazioni fattuali non manifestamente illogiche e ha considerato preclusa la deduzione di travisamento per omissione di conversazioni non specificamente richieste in sede di udienza camerale. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 269, comma 2, cod. proc. pen.
"Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127"
La norma autorizza la richiesta di distruzione della documentazione non necessaria e rinvia alla disciplina dell'udienza camerale (art.127). La decisione di distruzione può essere presa dal Gip e comporta la valutazione della necessità e della riservatezza.
art. 127, comma 8, cod. proc. pen.
"Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato"
Il ricorso avverso l'ordinanza camerale non produce di per sé effetto sospensivo: chi impugna deve chiedere al giudice l'adozione di un decreto motivato di sospensione, altrimenti l'ordinanza resta immediatamente eseguibile.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e tassativi; motivi generici o aspecifici comportano inammissibilità.
art. 588, cod. proc. pen.
Principio generale sulla sospensione dell'esecuzione in pendenza di impugnazione che tuttavia, per taluni provvedimenti decisi in camera di consiglio, è derogato dall'art.127 comma 8.
art. 358 (richiamato come art. 368 nel ricorso), cod. proc. pen.
Riguarda gli obblighi del pubblico ministero (richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di elementi a discarico). La Corte osserva che si tratta di un obbligo del P.M., ma la valutazione di necessarietà per la distruzione compete al Gip e rientra nella sua autonoma valutazione.
art. 616, cod. proc. pen. (modificato)
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale applicazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 463/1994
Affermato che la decisione sulla distruzione di materiale intercettato incide sul diritto alla riservatezza e può limitarlo solo nella misura strettamente necessaria per le esigenze investigative; la tutela della riservatezza può giustificare la distruzione quando non sussiste necessità probatoria.
Massime di principio
- L'ordinanza del Gip che dispone la distruzione del materiale intercettato ai sensi dell'art. 269, comma 2, è normalmente immediatamente eseguibile: il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione se non viene richiesto e motivatamente disposto dal giudice (art.127, comma 8).
- Chi si oppone alla distruzione deve, in sede di udienza camerale, indicare in modo specifico quali conversazioni o parti di materiale ritiene necessarie e perché (motivazione di utilità probatoria), altrimenti la doglianza sarà probabilmente preclusa in sede di legittimità.
- La valutazione della necessità delle intercettazioni e l'interpretazione del contenuto delle conversazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito (Gip) e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Motivi di ricorso generici o privi di specifica indicazione della norma violata possono essere dichiarati inammissibili: in Cassazione è richiesto il rigoroso rispetto dei requisiti di specificità (art.606 c.p.p.).
- Se si teme la perdita di materiale rilevante si deve chiedere espressamente la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza al giudice che l'ha emessa, e fornire motivazione adeguata per ottenere il decreto sospensivo.
- Se si ritiene che il materiale contenga elementi a discarico, occorre sollevare questa circostanza concretamente e tempestivamente nel contraddittorio davanti al Gip (o in sede di appello), non per la prima volta in Cassazione.
- Anche il pubblico ministero è legittimato a chiedere la distruzione delle intercettazioni non necessarie; la richiesta può partire da qualsiasi interessato, ma la decisione spetta al giudice che valuta bilanciamento tra riservatezza e necessità probatoria.
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