Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19636 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile maturata nel 2008 per operazioni passive effettuate in Italia. La contribuente, domiciliata e residente in altro Stato membro UE e priva di identificazione diretta o di rappresentante in Italia, aveva concesso in locazione piazzole di sosta all'interno di campeggi/parcheggi italiani. L'Amministrazione sosteneva che tale attività costituisse effettuazione di operazioni attive in Italia e quindi, ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972, fosse precluso il diritto al rimborso; la Commissione regionale aveva invece ritenuto che la locazione delle piazzole fosse accessoria a una prestazione complessa di servizi e non dovesse essere considerata separatamente come operazione localizzata in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata. Richiamando il principio secondo cui le prestazioni di servizi relative a beni immobili si considerano effettuate nel luogo in cui l'immobile è situato (criterio speciale dell'art. 7 comma 4 lett. a, ora art. 7 quater), la Corte ha escluso che la qualificazione della prestazione come 'complessa' possa prevalere sul criterio speciale: la locazione delle piazzole, essendo connessa a beni immobili situati in Italia, integra effettuazione di operazioni in Italia. Poiché la contribuente non si era identificata in Italia né aveva nominato rappresentante, ciò le precludeva il rimborso ai sensi dell'art. 38-ter. Decidendo nel merito, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso originario della contribuente e ha integralmente compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-ter

    I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 17, comma 2 assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle operazioni indicate nel Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 17, commi 3, 5, 6 e 7, e articolo 74, commi 7 e 8, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati

    La norma esclude il diritto al rimborso per i soggetti UE non identificati in Italia o senza rappresentante quando questi abbiano effettuato operazioni nel territorio nazionale: la presenza di operazioni attive in Italia impedisce il rimborso per i periodi inferiori all'anno.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7 comma 4 lett. a) (oggi art. 7 quater lett. a))

    Per i servizi relativi a beni immobili il luogo di effettuazione è il luogo in cui è situato l'immobile: tale criterio speciale prevale sul criterio generale basato sul domicilio, residenza o stabile organizzazione del prestatore, anche quando la prestazione è parte di una prestazione complessa.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 45

    La normativa nazionale è interpretata in coerenza con il diritto UE: il criterio del luogo dell'immobile per i servizi immobiliari deriva dall'armonizzazione comunitaria e deve prevalere nelle determinazioni del luogo di tassazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19

    Richiamata come norma che disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA; il rimborso è ammesso solo per imposta effettivamente detraibile secondo tale articolo, ma il diritto al rimborso è subordinato anche all'assenza di operazioni attive in Italia per i non identificati.

Massime di principio

  • Le prestazioni di servizi relative a beni immobili si considerano effettuate dove è situato l'immobile; pertanto anche singoli elementi di una prestazione complessa che riguardino immobili rilevano ai fini della territorialità.
  • In caso di soggetti UE non identificati in Italia e senza rappresentante, l'effettuazione di operazioni nel territorio nazionale impedisce il diritto al rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-ter DPR 633/1972; va quindi verificata attentamente la territorialità delle operazioni prima di richiedere rimborsi periodici.
  • La qualificazione della prestazione come 'complessa' non consente di eludere il criterio speciale di territorialità: non si può aggregare o assimilare prestazioni relative a immobili ad altre prestazioni per spostare il luogo imponibile.
  • Per evitare il rifiuto del rimborso, il soggetto non residente che svolge operazioni rilevanti in Italia dovrebbe valutare l'identificazione diretta in Italia o la nomina di un rappresentante fiscale, se previsto, oppure strutturare e documentare con chiarezza la natura delle prestazioni e la loro territorialità.
  • In presenza di dubbi interpretativi non consolidati, le parti possono sostenere la compensazione delle spese processuali, ma resta importante acquisire precedente giurisprudenziale aggiornato prima di intraprendere contenziosi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.