Cassazione Penale, Sentenza n. 30716/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello presentato per conto di Randone, condannato in primo grado per i reati indicati negli artt. 337, 583, 585, 576 c.p.; la Corte territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile perché all'atto di impugnazione mancava la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente eccepiva (i) un errore nella qualificazione come "assente in primo grado", costituendo invece presente nel giudizio direttissimo e (ii) che, essendo sottoposto a misura coercitiva non custodiale (obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.), non sarebbe stato necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio, invocando analogia con la disciplina dell'imputato agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello ha effettivamente errato nel qualificare l'imputato come assente (Randone era presente in primo grado e la difesa aveva procacciato procura speciale per il rito alternativo), ma ha comunque confermato l'inammissibilità dell'appello per la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte ha inoltre chiarito che la condizione di soggetto sottoposto a obbligo di presentazione alla P.G. non è equiparabile alla condizione di imputato agli arresti domiciliari e quindi non giustifica l'esonero dall'onere documentale; ha concluso con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Richiede che l'atto di appello sia corredato, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato e, se si è proceduto in assenza, del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza; la Corte ne conferma l'operatività e la compatibilità costituzionale.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'imputato si considera presente quando il rito alternativo è stato richiesto dal difensore munito di procura speciale; la Corte ricorda che tale principio rende irrilevante l'erronea indicazione di assenza nella sentenza di primo grado.
art. 157-bis e art. 601, cod. proc. pen.
Norme che impongono la notifica personale all'imputato detenuto; sulla base di esse la giurisprudenza ha ritenuto possibile escludere l'onere dell'art. 581, comma 1-ter, per l'imputato agli arresti domiciliari, ma tale presupposto non opera per i soggetti sottoposti a misure coercitive non custodiali.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la Corte dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale e ne conferma l'applicabilità.
artt. 337, 583, 585, 576 cod. pen.
Indicano i reati per i quali Randone è stato condannato in primo grado; nella sentenza di cassazione sono richiamati solo come contesto processuale.
Massime di principio
- Sempre allegare alla impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: la mancata produzione comporta inammissibilità dell'appello.
- Se il difensore ha chiesto il rito alternativo munito di procura speciale, l'imputato si considera presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter: ciò evita l'applicazione dell'onere del mandato speciale ex comma 1-quater, ma non elimina l'obbligo di cui al comma 1-ter salvo eccezioni ben motivate.
- Non equiparare automaticamente la condizione di imputato sottoposto a misure coercitive non custodiali (es. obbligo di presentazione alla P.G.) alla condizione di imputato agli arresti domiciliari: per i soggetti non detenuti non si applicano le semplificazioni connesse alla notifica personale e dunque l'onere documentale permane.
- La giurisprudenza sulla necessità del deposito per l'imputato agli arresti domiciliari è contrastata; se si opta per la massima prudenza, anche in quei casi conviene allegare la dichiarazione/elezione di domicilio per evitare rischi di inammissibilità.
- In caso di omissione formale dell'allegazione prevista dalla legge l'unica conseguenza pratica è l'inammissibilità dell'appello e la condanna alle spese: curare attentamente la completezza degli atti d'impugnazione.
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