Cassazione Civile, Ordinanza n. 21786/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore subordinato, impiegato per il periodo dal 3 dicembre 1995 all'8 marzo 2002, volta a ottenere numerose voci economiche asseritamente non corrisposte dal datore di lavoro: differenze per straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei ferie, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di maneggio denaro, indennità di mensa, festività soppresse, ROL, retribuzioni non corrisposte e indennità di mancato preavviso. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda ritenendo prescritti i crediti, sul presupposto che il rapporto fosse assistito da stabilità reale e che la prescrizione, interrotta dalla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione del 19 luglio 2002, non fosse sospesa per i venti giorni successivi alla conclusione del tentativo; inoltre ha escluso efficacia interruttiva al ricorso per decreto ingiuntivo, reputando che contenesse solo una riserva e non una vera richiesta di pagamento. Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione delle regole sulle eccezioni in senso stretto, sostenendo che la società avrebbe ampliato tardivamente l'eccezione di prescrizione ai crediti maturati dopo il 17 maggio 1997; 2) errata esclusione dell'effetto sospensivo della prescrizione nei venti giorni successivi al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; 3) errata negazione dell'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento del 17 maggio 2002, dell'istanza di conciliazione e del ricorso per decreto ingiuntivo; 4) errata applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale ad alcune voci, in particolare lavoro straordinario del sabato, ferie non godute, festività soppresse, ROL e indennità sostitutiva del preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza sulla decadenza dall'eccezione di prescrizione non risultava devoluta in appello; ha respinto il secondo motivo affermando che la lettera dell'art. 410 c.p.c. consente di attribuire alla richiesta di conciliazione effetto interruttivo e sospensivo solo delle decadenze, non anche della prescrizione, con esclusione di interpretazioni analogiche; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo in parte perché la questione dell'intimazione del 17 maggio 2002 non era stata trattata in appello e comunque era irrilevante, e in parte perché la riserva contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo non integra una richiesta attuale e inequivoca di adempimento; ha ritenuto infondato o inammissibile il quarto motivo, confermando che l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a prescrizione quinquennale e che, per le altre voci, il ricorso non superava i limiti dell'autosufficienza o non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale violata, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata devoluzione della questione in appello.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere la tardività dell'eccezione di prescrizione, ma senza accoglimento.
art. 2938 c.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di eccezione di prescrizione non rilevabile d'ufficio.
art. 2948 c.c.
Applicato per affermare la prescrizione quinquennale di crediti di lavoro e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
art. 410 c.p.c.
"La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza"
La richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione; il successivo periodo di sospensione riguarda solo i termini di decadenza e non anche la prescrizione.
art. 2943 c.c.
Per interrompere la prescrizione l'atto deve contenere una richiesta o intimazione inequivoca di adempimento; una mera riserva non è sufficiente.
art. 2119 c.c.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la prescrizione applicata all'indennità di mancato preavviso.
art. 2946 c.c.
Richiamato per sostenere il termine ordinario decennale, ma la Corte ha escluso la sua applicazione alle indennità da cessazione del rapporto oggetto di causa.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come base formale delle censure di legittimità, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per il testo applicabile ratione temporis, interrompe la prescrizione, ma la sospensione per i venti giorni successivi alla conclusione del tentativo riguarda soltanto i termini di decadenza e non anche la prescrizione.
- Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, l'atto stragiudiziale deve esprimere in modo chiaro e attuale la volontà del creditore di ottenere l'adempimento; una mera riserva di azioni future o di ulteriori pretese non equivale a una richiesta idonea a costituire in mora il debitore.
- L'indennità sostitutiva del preavviso, come le altre indennità maturate alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta alla prescrizione quinquennale e non al termine ordinario decennale.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni non devolute al giudice di appello, e il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di errori sull'efficacia interruttiva di atti o sulla natura delle voci richieste richiede autosufficienza, cioè precisa allegazione del contenuto degli atti rilevanti e del loro effettivo esame nei precedenti gradi di giudizio.
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