Cassazione Penale, Sentenza n. 37873/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 04/12/2023 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato i ricorrenti per vari reati (associazione a delinquere art.416 c.p., ricettazione art.648 c.p., riciclaggio art.648-bis c.p., furti e loro riqualificazione art.624/624-bis c.p., estorsioni art.629 c.p.). I ricorrenti lamentavano soprattutto: carenza, contraddittorietà e apparente motivazione della sentenza d'appello; mancato o insufficiente esame delle censure difensive in appello; errata qualificazione giuridica dei fatti (es. riqualificazione in furto in abitazione); mancanza di prova della provenienza illecita dei beni e dell'elemento soggettivo per la ricettazione/riciclaggio; mancato riconoscimento di attenuanti (art.62, n.4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato l'apparenza e l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello su molteplici profili (estorsione, ricettazione, riciclaggio, qualificazione dei furti, associazione a delinquere) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per un nuovo esame. In particolare: annullamento e rinvio per i reati di estorsione contestati ai capi E) e W) (con estensione dell'effetto favorevole anche a Micali ai sensi dell'art.587 c.p.p.); annullamento e rinvio per i vari capi di ricettazione (G-Q) per mancata motivazione circa provenienza illecita e consapevolezza; annullamento e rinvio per la qualificazione dei furti ai capi V) e X) (dubbi sulla sussistenza della privata dimora); annullamento e rinvio del capo S) (riciclaggio) per mancata verifica del reato presupposto e della riconducibilità soggettiva; annullamento e rinvio anche in relazione al capo A) (associazione a delinquere) per carenza motivazionale circa stabilità, affectio societatis e struttura organizzativa. La decisione ha disposto che in sede di rinvio la Corte territoriale fornisca motivazione analitica e risponda puntualmente alle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Definisce l'associazione a delinquere; la Corte ha richiamato che per integrarla è necessario provare la stabilità del vincolo, l'organizzazione anche minima e l'affectio societatis, e ha ritenuto la motivazione di merito carente su questi elementi
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha dato risposta motivata alle censure sulla sussistenza del reato di estorsione e ha annullato con rinvio
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha sottolineato che occorre prova della provenienza illecita del bene e della consapevolezza del ricettatore; la motivazione d'appello è stata ritenuta insufficiente
art. 648-bis cod. pen.
Riciclaggio: per la configurabilità serve il reato presupposto e atti concreti volti ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; la Corte ha rilevato che l'appello non ha valutato adeguatamente la mancanza del reato presupposto
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione (o in luogo di privata dimora): la Corte ha ricordato che la qualificazione dipende dalla prova che il luogo rientri nella nozione di privata dimora; la sentenza è stata annullata per contraddittorietà e insufficiente motivazione
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante della speciale tenuità del danno: i giudici devono motivare sul carattere 'irrisorio' della somma o del danno; la Corte ha ritenuto carente la valutazione di merito sul punto
art. 125 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione delle sentenze; la Corte ha accusato la Corte d'appello di motivazione apparente e di omissione nel rispondere alle censure d'appello
art. 533 cod. proc. pen.
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha richiamato che l'affermazione di responsabilità richiede un percorso motivazionale che superi tale standard, cosa non avvenuta in appello
art. 587 cod. proc. pen.
Estensione degli effetti favorevoli dell'annullamento ai coimputati: la Corte ha applicato questo istituto estendendo l'annullamento (ex estensione oggettiva) a Micali sul capo E)
artt. 516, 517, 521, 522 cod. proc. pen.
Regole sulla comunicazione delle novità e sulla correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ricordato che la riqualificazione è lecita purché non alteri in modo sostanziale il fatto e non pregiudichi il diritto di difesa
art. 192 cod. proc. pen.
Onere di provare gli elementi costitutivi del reato e regime degli indizi; la Corte ha evidenziato che il giudice di appello deve confrontarsi con le deduzioni difensive e non limitarsi a rinvii apodittici
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di fornire una motivazione autonoma, analitica e 'dialogica' rispetto alle censure di parte: il mero rinvio alla sentenza di primo grado o formule assertive configurano motivazione apparente e viziabile in Cassazione
- Per l'integrazione dell'associazione a delinquere (art.416 c.p.) non basta la pluralità di reati o contatti telefonici: occorre dimostrare stabilità del vincolo, organizzazione anche minima e la consapevole adesione al programma criminoso
- Nelle fattispecie di ricettazione e riciclaggio è essenziale provare la provenienza illecita del bene e la consapevolezza del soggetto; per il riciclaggio serve inoltre il reato presupposto penalmente rilevante, non mera violazione amministrativa
- La riqualificazione di un fatto (es. furto in 'privata dimora') è lecitamente possibile, ma richiede che i fatti mostrino gli elementi oggettivi tipici di tale nozione (es. delimitazione, accesso non consentito, svolgimento della vita privata); se tali presupposti non emergono la qualificazione non può essere confermata senza adeguata motivazione
- Se la Corte di legittimità annulla per vizi motivazionali su questioni non personali, l'effetto favorevole può estendersi ai coimputati (art.587 c.p.p.), imponendo il rinvio per un nuovo esame unitario
- Sulle attenuanti di tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) il giudice deve motivare concretamente perché il danno è ritenuto 'irrisorio' rispetto al valore del bene e alla condotta
- La correlazione tra accusa e sentenza tutela il diritto di difesa; la riqualificazione non viola tale principio se gli elementi essenziali del fatto restano invariati e l'imputato ha potuto adeguatamente difendersi
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