Sentenza n. 432/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: a) del bando di gara, pubblicato sul portale gare della Maggioli in data 15.5.2025, della procedura “Concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative per la gestione di chioschi – Concessione per lotti” b) del disciplinare di gara, pubblicato sul portale gare della Maggioli in data 15.5.2025, della procedura “Concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative per la gestione di chioschi – Concessione per lotti”; c) del capitolato tecnico pubblicato sul portale gare della Maggioli in data 15.5.2025, della procedura “Concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico-ricreative per la gestione di chioschi – Concessione per lotti”; d) di tutti gli atti e documenti di gara, ivi compreso lo schema di convenzione, il Piano Economico finanziario, Computo metrico, Schede Tecniche, Elaborati ed Allegati; e) della determinazione n. 450 del 3.4.2025 del Responsabile dell’area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori avente ad oggetto “procedura aperta per il rilascio di concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico - ricreative per la gestione dei chioschi - Concessione per lotti - Determina a contrarre e proroga tecnica”; f) della determinazione n. 578 del 5.5.2025 del Responsabile dell’area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori avente ad oggetto “avvio della procedura di gara sul portale gare CUC “Parco Monti Lattari” per il rilascio di concessioni demaniali marittime “miste” con finalità turistico - ricreative per la gestione dei chioschi - Concessione per lotti”; g) ove occorre della Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2024 di Maiori, con la quale è stato adottato il Piano attuativo di utilizzazione delle aree demaniali (PAD); h) ove e per quanto occorra della Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 29.1.2025 e le successive delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 17.2.2025 e n. 17 del 28.3.2025, con le quali sono state adottate le modifiche al PAD; i) ove occorre della Delibera di Giunta Comunale n. 65 dell’1.4.2025, con la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi per la predisposizione degli atti relativi alle procedure di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime per l’installazione di chioschi a scopo turistico - ricreativi; l) di tutti gli atti istruttori di contenuto ed estremi non conosciuti; m) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura aperta per il rilascio, mediante concessione, di aree demaniali marittime destinate alla gestione di chioschi turistico-ricreativi, inclusi bando, disciplinare, capitolato, atti presupposti e documentazione di gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, concessionaria uscente del lotto n. 5, ha impugnato gli atti della procedura relativa a nove concessioni demaniali marittime per chioschi stagionali, deducendo: l'erroneo assoggettamento dell'operazione alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, anziché alla disciplina speciale delle concessioni demaniali marittime; l'erronea qualificazione del rapporto come concessione di servizi, nonostante la prevalenza dello sfruttamento economico del bene demaniale e l'assenza di un servizio pubblico; l'illegittimità e sproporzione dei requisiti di partecipazione relativi a fatturato e servizi analoghi, mutuati dalla disciplina degli appalti; l'imposizione di una compartecipazione annuale minima ai ricavi in favore del Comune, ritenuta priva di base normativa e distinta dal canone demaniale; l'assenza del progetto di fattibilità tecnico-economica; nonché l'inattendibilità del piano economico-finanziario, per errori di calcolo, sottostima dei costi, sovrastima dei ricavi, mancata previsione degli incrementi del canone demaniale e inadeguata allocazione dei rischi. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse per la mancata partecipazione alla gara, l'improcedibilità per sopravvenienze e l'inammissibilità delle censure cumulative riferite ai diversi lotti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'estromissione per difetto di legittimazione passiva. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le eccezioni preliminari né i motivi di merito relativi alla qualificazione della concessione, ai requisiti di partecipazione, alla compartecipazione comunale, alla progettazione e al piano economico-finanziario. Il Collegio ha ritenuto vincolante l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione: nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, sicché la parte può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
artt. 71 e 108, comma 2, lett. e), d.lgs. 36/2023
Richiamati nel descrivere la disciplina applicata dal Comune alla procedura di concessione; la sentenza non ne esamina la legittimità.
art. 36 Cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina speciale delle concessioni demaniali marittime; la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
artt. 3 e 4 l. 118/2022
Invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle concessioni demaniali marittime; il TAR non ha deciso le relative censure.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare le ulteriori eccezioni processuali e i motivi di merito non necessari alla definizione del giudizio.
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