Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 1057/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202303859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1057/2022, relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento di € 1.658.438,74 per prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione riferiti a diverse campagne agricole

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

AGEA e ADER hanno appellato la sentenza del TAR che aveva parzialmente accolto il ricorso dell’azienda agricola contro la cartella di pagamento n. 019 2021 00101631 18 000, comunicata il 28 settembre 2021, per € 1.658.438,74. Il TAR aveva accolto il ricorso per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, respinto per le campagne 1996-1997 e 2008-2009 e dichiarato improcedibile per le campagne 2000-2001 e 2002-2003. Nel giudizio d’appello l’azienda agricola ha chiesto un ulteriore rinvio, rappresentando di avere ricevuto dal MASAF, il 20 aprile 2026, una proposta di accordo transattivo nell’ambito della procedura prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 e di avervi aderito con osservazioni il 19 maggio 2026. Ha riferito di essere in attesa della convocazione per definire la propria posizione, circostanza che potrebbe determinare la cessazione della materia del contendere. Il testo non espone i motivi di merito dell’appello.

La decisione

Il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio, senza decidere l’appello nel merito. Ha ritenuto sussistente il caso eccezionale richiesto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., considerata la documentazione sulla procedura transattiva in corso, e ha disposto un ultimo rinvio per consentire alle parti di giungere all’accordo. Ha invitato le parti a depositare documentati aggiornamenti sull’esito della procedura e ha fissato la nuova udienza pubblica all’11 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il Collegio, prende atto della nuova richiesta di rinvio e della documentazione prodotta rilevando che sussiste un caso eccezionale che consente ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. di concedere un ultimo rinvio della causa al fine di permettere alle parti di giungere all’accordo, invitando, peraltro, le parti a fornire anche in seguito documentati aggiornamenti sull’esito della procedura transattiva.

    La disposizione consente un rinvio della trattazione in presenza di un caso eccezionale; nel caso concreto, la documentata procedura transattiva in corso giustifica un ultimo rinvio per permettere alle parti di raggiungere l’accordo.

Massime di principio

  • La documentata pendenza di una procedura transattiva che possa definire la posizione delle parti e determinare la cessazione della materia del contendere può integrare il caso eccezionale previsto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e giustificare un ultimo rinvio della trattazione; il giudice può contestualmente richiedere aggiornamenti documentati sull’esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.