Sentenza n. 9381/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza n. 5225/2023 del Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/05/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 5225/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 5225/2023 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a dare applicazione a tale statuizione. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono nuovamente sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Ogni ulteriore domanda è stata rigettata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza relativa al titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già attribuito al ricorrente dal giudicato del giudice ordinario nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- L’amministrazione che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisca chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione del giudicato non può paralizzare la domanda di ottemperanza; la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente messi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato, che deve essere eseguito nei termini risultanti dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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