Sentenza n. 4218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento ministeriale di giudizio di idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore, con attribuzione del punteggio di 26,15, collocazione al quarto posto della graduatoria e mancata iscrizione in quadro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficiale, sottoposto per la seconda volta a valutazione per l'avanzamento a colonnello del ruolo tecnico per l'anno 2018, ha impugnato il giudizio della commissione di avanzamento e la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. In primo grado aveva dedotto la violazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs. 66/2010 e dei criteri previsti dal d.P.R. 90/2010, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà e scavalcamento. In appello ha lamentato il difetto assoluto di motivazione della sentenza e la violazione delle medesime disposizioni, contestando la valutazione delle qualità fisiche, morali e caratteriali, delle qualità professionali, delle doti intellettuali e culturali e dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. L'appellante ha sostenuto che la commissione avrebbe valutato in modo erroneo e irragionevole la sua posizione rispetto all'ufficiale collocato al primo posto, valorizzando in modo non coerente espressioni elogiative, incarichi, riconoscimenti e titoli. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività della memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile e ha dichiarato di non tenerne conto.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse adeguatamente motivata, sia pure sinteticamente, e avesse esaminato tutte le censure dedotte. Nel merito, ha ribadito che l'avanzamento a scelta degli ufficiali si fonda su una valutazione globale e assoluta di ciascun candidato, articolata nell'accertamento dell'idoneità e nell'attribuzione di un punteggio di merito, e non su una mera comparazione aritmetica tra gli scrutinandi. La commissione dispone di ampia discrezionalità nel ponderare complessivamente qualità morali, caratteriali e fisiche, qualità professionali, doti intellettuali e culturali e attitudine agli incarichi del grado superiore. Il numero degli elogi, degli encomi, degli incarichi e dei titoli non determina automaticamente una posizione di preminenza, poiché tali elementi devono essere valutati nel contesto dell'intera carriera e delle concrete capacità dimostrate. Anche la diversa valutazione espressa in precedenti giudizi di avanzamento non è di per sé illegittima, purché trovi giustificazione negli elementi della documentazione personale e nei mutamenti intervenuti nel tempo. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di violazioni delle regole formali e di vizi macroscopici, immediatamente percepibili dalla documentazione, quali manifesta irrazionalità, abnormità, incoerenza o palese contrasto con i precedenti di carriera. Nel caso concreto, pur rilevando differenze nei riconoscimenti, negli incarichi, nelle missioni e nei titoli culturali dei due ufficiali, il Collegio ha escluso che tali elementi rendessero ictu oculi irrazionale o abnorme il punteggio attribuito all'appellante. Gli atti impugnati sono stati quindi confermati e l'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1057 d.lgs. 66/2010
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento; l'avanzamento si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito; il giudizio si articola in una fase di idoneità e in una fase di attribuzione del punteggio di merito.
La procedura di avanzamento a scelta comprende una valutazione collegiale articolata in due fasi: verifica dell'idoneità al grado superiore e successiva graduazione del merito degli ufficiali idonei.
art. 1058, commi 4-6, d.lgs. 66/2010
A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta [...] per ciascun complesso di elementi [...] qualità morali, di carattere e fisiche; [...] qualità professionali; [...] doti intellettuali e di cultura; [...] attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
Il punteggio deriva dalla valutazione complessiva di quattro categorie di qualità e attitudini, mediante un procedimento collegiale di sintesi e non attraverso la sommatoria automatica dei singoli titoli.
art. 1060 d.lgs. 66/2010
I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro [...] L'eventuale diversità di valutazioni [...] concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032.
I giudizi di avanzamento sono autonomi; eventuali variazioni valutative nei confronti dello stesso militare devono essere giustificate da elementi sopravvenuti o comunque risultanti dalla documentazione personale.
art. 1032 d.lgs. 66/2010
Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando [...] In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
La valutazione deve fondarsi sulla documentazione personale e considerare l'intero percorso di carriera dell'ufficiale.
art. 701 d.P.R. 90/2010
Un apprezzamento globale in ordine allo svolgimento delle funzioni del grado rivestito e se l'ufficiale risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.
I criteri regolamentari impongono una valutazione globale della personalità e della carriera dell'ufficiale, finalizzata ad accertare la complessiva attitudine al grado superiore.
art. 706 d.P.R. 90/2010
La rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
La titolarità di incarichi, anche rilevanti, non attribuisce automaticamente capacità o attitudini superiori; queste devono essere accertate concretamente dalla commissione.
art. 708 d.P.R. 90/2010
La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore [...] deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica.
L'attitudine al grado superiore deve essere valutata considerando unitariamente gli incarichi svolti, l'esperienza acquisita, i risultati conseguiti e le specifiche attitudini emergenti dalla documentazione.
art. 73 c.p.a.
La memoria di replica depositata oltre il termine stabilito, e comunque oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile secondo la disciplina applicata dal Collegio, non è stata presa in considerazione.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 73 c.p.a. per escludere dal materiale valutabile la memoria di replica tardiva.
art. 3 c.p.a.
Il requisito di sinteticità della motivazione della sentenza è stato ritenuto rispettato dal giudice di primo grado.
art. 88, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza di primo grado è stata ritenuta motivata in modo completo, benché sintetico, in conformità ai requisiti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, la commissione deve valutare ciascun ufficiale dapprima quanto all'idoneità al grado superiore e poi quanto al merito, attribuendo un punteggio sulla base della valutazione complessiva di qualità morali, caratteriali e fisiche, qualità professionali, doti intellettuali e culturali e attitudine agli incarichi del grado superiore.
- L'avanzamento a scelta non si fonda su una comparazione aritmetica tra i candidati né sulla prevalenza automatica del candidato che possiede il maggior numero di titoli, encomi, elogi o incarichi; tali elementi devono essere ponderati unitariamente con riguardo all'intera carriera e alle concrete capacità dimostrate.
- La rilevanza dell'incarico ricoperto, delle missioni svolte, dei corsi frequentati o dei riconoscimenti ottenuti non è, di per sé, prova di una maggiore capacità o attitudine al grado superiore, dovendo la commissione accertare concretamente il valore di tali elementi nell'ambito della valutazione globale dell'ufficiale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di avanzamento è limitato alla verifica delle violazioni delle regole formali e di vizi macroscopici, immediatamente percepibili dalla documentazione, quali manifesta irrazionalità, abnormità, incoerenza o palese contrasto con i precedenti di carriera; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della commissione.
- I diversi giudizi di avanzamento relativi allo stesso ufficiale sono autonomi; una variazione valutativa è legittima quando trova giustificazione negli elementi della documentazione personale e nei mutamenti rilevanti intervenuti nel tempo.
- Una memoria di replica depositata oltre il termine processuale previsto dall'art. 73 c.p.a. e dalla relativa disciplina attuativa non entra nel materiale utilizzabile per la decisione.
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