Ordinanza n. 80/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 35591/2026 del 21 aprile 2026, notificato tramite pec il 7 maggio 2026, del Comune di Foligno Area Governo del Territorio - servizio pubblicità e attività produttive, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione prot. n. 15782 del 7 marzo 2022 per l’installazione di impianto pubblicitario (n.1 cartello) lungo viale Roma; - parere dell’Area lavori pubblici e del Comando di Polizia municipale del Comune di Foligno emesso all’esito espresso all’esito della conferenza istruttoria del 2 febbraio 2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso lesivo degli interessi della ricorrente, anche ad oggi non conosciuto; e per la condanna, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., del Comune di Foligno all’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione n. 102 del 7 giugno 2019 per l’installazione di impianto pubblicitario (n.1 cartello) lungo viale Roma; nonché per la condanna del Comune di Foligno, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla società AD Service s.r.l. in conseguenza dell’illegittimo diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto pubblicitario (n. 1 cartello) lungo viale Roma richiesto con istanza prot. n. 15782 del 7 marzo 2022, da quantificarsi in corso di causa; nonché per la condanna del Comune di Foligno, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, da quantificarsi anch’esso in corso di causa e, comunque, alla corresponsione dall’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario lungo viale Roma, unitamente ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di rinnovo dell'autorizzazione relativa a un cartello pubblicitario e i pareri formati nell'ambito della conferenza istruttoria, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre formulato domande di condanna del Comune all'adozione del provvedimento di rinnovo, al risarcimento del danno derivante dal diniego asseritamente illegittimo e al risarcimento o indennizzo per il ritardo nella conclusione del procedimento. Il Comune non si è costituito. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato la domanda esclusivamente nei limiti propri della delibazione cautelare, con specifico riguardo al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto carente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dalla società è prettamente economico e, in quanto suscettibile di ristoro per equivalente, non presenta i caratteri della gravità e dell'irreparabilità richiesti per la tutela cautelare. La decisione è adottata nella fase cautelare e non definisce il merito delle censure rivolte contro il diniego né le domande di rinnovo, risarcimento o indennizzo. Il Collegio ha lasciato ferma la possibilità per il Comune di depositare ulteriore documentazione in vista della trattazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto è stata negata per l'assenza del periculum in mora, poiché il danno prospettato era economico e suscettibile di ristoro per equivalente.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento delle domande di condanna al rinnovo dell'autorizzazione e al risarcimento o indennizzo, senza che tali domande siano state decise nella presente fase cautelare.
Massime di principio
- Il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare non sussiste, di regola, quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente economico e può essere integralmente ristorato per equivalente, poiché manca il carattere dell'irreparabilità.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta, nella fase cautelare, una decisione sul merito della legittimità dell'atto impugnato né sulle eventuali domande di rinnovo, risarcimento o indennizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 999/2026 - Bari, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 1805/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 600/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 81/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 84/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 88/2026 - Perugia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →