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Sentenza

Sentenza n. 3955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (aezione terza) n. 1211/2023

Giustizia amministrativa202403234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 1211/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e il preavviso di acquisizione dell’area al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado riproponendo, anzitutto, la violazione del legittimo affidamento, del principio di ragionevolezza e l’insufficienza della motivazione dell’ordine di demolizione, in ragione del lungo tempo trascorso tra la realizzazione degli abusi, collocata tra il 1983 e il 2004, e l’intervento repressivo, avviato nel 2011 e concluso con l’ordinanza del 2017. Hanno sostenuto che tale ritardo imponesse una motivazione specifica sull’interesse pubblico al ripristino della legalità, comparato con la posizione dei proprietari. È stata inoltre dedotta la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 196, comma 3, della legge regionale Toscana n. 65/2014, per avere il Comune determinato l’area da acquisire nella misura massima del decuplo della superficie abusiva senza adeguata giustificazione. Gli appellanti hanno contestato anche l’assenza di una puntuale individuazione delle opere e delle pertinenze necessarie per la realizzazione di manufatti analoghi, nonché il regime edilizio applicato alle tettoie, sostenendo che esse non avrebbero comportato una trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire, ma sarebbero state realizzabili mediante SCIA e non avrebbero potuto formare oggetto di demolizione. L’ordinanza originaria riguardava un complesso di opere abusive, tra cui l’ampliamento di un annesso agricolo, tettoie, ripostigli, manufatti in lamiera e ferro, legnaie, un box e una casina in legno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al tempo trascorso, ha ribadito che l’illecito edilizio ha natura permanente e che il decorso del tempo non determina né la consumazione del potere repressivo comunale né la formazione di un affidamento giuridicamente tutelabile del responsabile o del proprietario dell’abuso. L’ordine di demolizione, essendo espressione di attività vincolata di tutela dell’ordinato assetto urbanistico-edilizio, non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, neppure quando l’abuso sia risalente o il procedimento abbia avuto una lunga durata. In parziale dissenso rispetto al TAR, il Consiglio ha riconosciuto l’interesse attuale a contestare già nel giudizio contro l’ordine di demolizione l’acquisizione dell’area, sebbene tale effetto sia soltanto preannunciato: l’acquisizione consegue automaticamente all’inutile decorso del termine per ottemperare e il successivo atto amministrativo ha natura meramente ricognitiva. Nel merito, tuttavia, la censura è stata respinta perché l’ordinanza aveva motivato l’applicazione del parametro massimo del decuplo, facendo riferimento alla localizzazione degli abusi in zona agricola priva di indice di fabbricabilità, circostanza che impediva di determinare altrimenti la superficie utile. È stata altresì ritenuta sufficiente l’individuazione dell’area mediante indicazione della superficie e rappresentazione grafica sulla mappa catastale. Infine, le censure sulle tettoie sono state respinte perché l’amministrazione aveva legittimamente valutato globalmente il complesso degli abusi, riconducibile a un unitario disegno di trasformazione dell’area agricola in assenza dei necessari titoli, senza possibilità di isolare le singole opere e assoggettarle a una diversa disciplina. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 196, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014

    La norma consente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata dall’abuso e dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe; il parametro massimo del decuplo della superficie abusiva è legittimo se adeguatamente motivato, come nel caso della zona agricola priva di indice di fabbricabilità.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disciplina nazionale, ritenuta conforme a quella regionale, collega all’inottemperanza all’ordine di demolizione l’acquisizione gratuita dell’area nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 134 l.r. Toscana n. 65/2014

    La disposizione è stata invocata dagli appellanti in relazione al regime delle tettoie; il giudice ha escluso che, nel contesto unitario degli abusi accertati, le opere potessero essere sottratte alla sanzione demolitoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • Il decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio non consuma il potere comunale di repressione e non forma, in capo al responsabile o al proprietario dell’immobile abusivo, un affidamento giuridicamente tutelabile; l’ordine di demolizione non necessita quindi di una motivazione specifica sull’interesse pubblico, anche quando l’abuso sia risalente o il procedimento sanzionatorio abbia avuto lunga durata.
  • L’interesse a contestare l’acquisizione gratuita dell’area sorge già nel giudizio promosso contro l’ordine di demolizione, anche quando l’acquisizione sia soltanto preannunciata, perché l’acquisizione consegue automaticamente all’inutile decorso del termine per ottemperare e il successivo atto amministrativo ha natura meramente ricognitiva.
  • L’applicazione della misura massima dell’area acquisibile, pari al decuplo della superficie abusiva, è legittima quando il provvedimento esponga le ragioni concrete che la rendono necessaria, come l’impossibilità di determinare diversamente la superficie utile in una zona agricola priva di indice di fabbricabilità.
  • L’area oggetto della futura acquisizione è sufficientemente individuata mediante l’indicazione della superficie e la rappresentazione grafica su mappa catastale, purché non residuino incertezze sugli effetti ablativi destinati a prodursi in caso di inottemperanza.
  • Quando più opere abusive risultano riconducibili a un unitario disegno di trasformazione edilizia del fondo, l’amministrazione può procedere a una valutazione globale dell’intervento, senza dover isolare le singole opere per assoggettarle a regimi edilizi diversi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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