Cassazione Penale, Ordinanza n. 21046/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione del ricorso. La condanna per il reato tributario e la pena accessoria sono rimaste ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello, limitando il motivo a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena accessoria. In particolare contestava la durata dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, fissata in un anno, sostenendo che fosse superiore al minimo edittale richiamato dalla difesa, indicato in sei mesi. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la quantificazione della pena accessoria, reputandola prossima al minimo edittale e giustificata dal numero e dall'entità delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate dall'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata per l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di fatture per operazioni inesistenti.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che la declaratoria di inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente, fondando l'onere della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura relativa alla determinazione della pena accessoria è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla quantificazione effettuata, specie se la misura è prossima al minimo edittale e risulta giustificata dalla gravità concreta del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare nel merito la congruità della pena accessoria se il giudice di merito ha dato conto dei parametri fattuali posti a base della scelta sanzionatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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