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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29326/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione del nuovo complesso museale dell'Ara Pacis. L'appaltatrice esponeva che i lavori, iniziati dopo l'affidamento, erano stati subito sospesi per il rinvenimento di reperti storici nel sito, con conseguenti modifiche progettuali e quattro perizie di variante; i lavori erano poi ripresi e ultimati con collaudo positivo. Nel corso dell'esecuzione e nella redazione del conto finale erano state iscritte 73 riserve, riferite in prevalenza all'anomalo andamento dei lavori, e la società chiedeva il pagamento di una somma molto superiore a quella riconosciutale in primo grado. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e 116 c.p.c., sostenendo che per la riserva n. 1 la corte territoriale le avesse erroneamente addossato l'onere di provare la presenza di maestranze e macchinari, nonostante la documentazione fosse nella disponibilità della stazione appaltante e nonostante il giornale dei lavori non fosse stato prodotto integralmente; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte d'appello interpretato in modo errato l'atto di sottomissione del 2 maggio 2002, che a dire della ricorrente avrebbe disciplinato solo i nuovi lavori e non anche la regolazione dei maggiori oneri da prolungamento dei tempi; 3) violazione dell'art. 25 l. n. 109/1994 e degli artt. 1660 e 1661 c.c., per avere negato il diritto a compensi ulteriori per progettazione aggiuntiva e oneri accessori connessi a opere non previste originariamente; 4) violazione degli artt. 1226 e 1362 ss. c.c., per avere escluso il danno all'immagine della società derivante dai ritardi e per avere ritenuto non raggiunta la prova del pregiudizio, nonostante l'allegazione di una campagna di stampa negativa e della disapprovazione pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Sul primo ha escluso la violazione dell'onere della prova, affermando che il principio di vicinanza della prova non deroga all'art. 2697 c.c. e riguarda la disponibilità/conoscibilità del fatto, non la concreta acquisizione del mezzo istruttorio; ha inoltre richiamato il principio di acquisizione della prova e il potere del giudice di fondarsi anche sulla consulenza tecnica, ritenendo legittima la stima prudenziale del costo di operai e macchinari in assenza di riscontri documentali completi. Sul secondo ha rilevato, in via preliminare, la carenza di specificità del motivo perché non confrontato con il progetto di variante richiamato nell'atto di sottomissione; comunque ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello, secondo cui l'atto aveva rideterminato importi dovuti, nuovi compensi e penali da ritardo, sicché non vi era spazio per ulteriori pretese. Sul terzo ha osservato che il motivo non censurava la reale ratio decidendi, fondata sulla mancata specifica impugnazione della quantificazione operata dal c.t.u., e che quindi era inammissibile/infondato per difetto di pertinenza. Sul quarto ha affermato che il danno non patrimoniale delle persone giuridiche, anche all'immagine, è in astratto risarcibile ma deve essere allegato e provato, anche per presunzioni; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone prima la prova dell'esistenza del danno e della sua consistenza materiale. La valutazione del giudice di merito sulle presunzioni e sull'insussistenza del danno era congrua e non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova: l'attore deve provare i fatti costitutivi del diritto e il convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi; il principio di vicinanza della prova non la deroga ma opera solo come criterio ermeneutico in casi incerti.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare l'uso della consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che il c.t.u. può essere anche percipiente e che il suo apporto è valutabile dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può trarre il proprio convincimento anche dalle risultanze della consulenza tecnica e dall'acquisizione istruttoria complessiva; l'inosservanza dell'ordine di esibizione può essere solo argomento di prova discrezionale.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per l'ordine di esibizione di documenti nel corso del giudizio di merito.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato per l'acquisizione di documentazione nella disponibilità della controparte o di terzi nel giudizio di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto sono ammissibili in cassazione solo se denunciano violazione dei canoni ermeneutici o omesso esame di un fatto decisivo; non basta proporre una lettura alternativa più plausibile.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione delle regole legali di interpretazione o per anomalie motivazionali rilevanti.

  • art. 25 legge n. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compensi per opere non previste e varianti nell'appalto pubblico; la Corte non accoglie la doglianza perché non colpisce la ratio della decisione di merito.

  • art. 1660 c.c.

    Invocato per sostenere il diritto dell'appaltatore a compensi per variazioni/opere extra; il motivo è respinto per difetto di pertinenza alla decisione impugnata.

  • art. 1661 c.c.

    Invocato nel quadro delle varianti dell'appalto; la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa del danno presuppone l'avvenuta prova dell'esistenza del pregiudizio e la difficoltà/impossibilità di provarne esattamente l'ammontare; non consente di supplire alla mancanza di prova del danno stesso.

  • art. 2729 c.c.

    In tema di prova presuntiva, la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è riservata al giudice di merito ed è incensurabile se sorretta da motivazione логicamente congrua e rispettosa dei principi di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il principio di vicinanza della prova non sposta l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma opera solo come criterio di identificazione dei fatti costitutivi e impeditivi quando la legge non li distingua chiaramente; non riguarda la mera difficoltà pratica di procurarsi i documenti.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione anche su una consulenza tecnica che abbia natura percipiente; in mancanza di documentazione completa, il c.t.u. può ricostruire prudenzialmente i dati di fatto, purché il giudice ne valuti congruità e attendibilità.
  • L'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti può essere valutata come argomento di prova, ma la mancata valorizzazione di tale comportamento non è di per sé censurabile in cassazione.
  • L'interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili del testo; il ricorso non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa ritenuta più favorevole.
  • Nei lavori extra o nelle varianti dell'appalto, la censura in cassazione deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, non una diversa ricostruzione astratta del diritto applicabile.
  • Il danno non patrimoniale delle persone giuridiche, incluso il danno all'immagine, non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la previa dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio e della sua consistenza materiale.
  • La valutazione delle presunzioni semplici e dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata in modo логicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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