Cassazione Civile, Ordinanza n. 37806/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due fideiussori avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo loro notificato per il pagamento del saldo debitore residuo di un mutuo chirografario acceso da una società poi fallita/insolvente, deducendo che il contratto posto a fondamento del credito fosse nullo per difetto di forma scritta perché privo della firma della banca, oltre che per illegittimità e usurarietà dei tassi applicati. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame ritenendo nullo il contratto per mancanza della sottoscrizione del soggetto finanziatore e assorbendo gli ulteriori motivi. La società mandataria della cessionaria del credito ha quindi ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/1998 e 117 TUB e censurando l'applicazione automatica della disciplina generale della nullità per difetto di forma, sostenendo che la sottoscrizione della banca può risultare anche da comportamenti concludenti, da atti collegati o dall'esecuzione del rapporto; inoltre la banca aveva comunque dato esecuzione al finanziamento mettendo a disposizione le somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla forma scritta dei contratti di intermediazione mobiliare, inteso in senso funzionale e non strutturale, secondo cui è sufficiente la redazione per iscritto del contratto, la consegna della copia al cliente e la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti; ha poi esteso tale principio ai contratti bancari. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché si uniformi al principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
La forma scritta richiesta a pena di nullità è letta in senso funzionale, come presidio di protezione del cliente; non è necessaria la sottoscrizione dell'intermediario se il consenso risulta da comportamenti concludenti.
art. 117 TUB
Nei contratti bancari la disciplina della forma scritta non impone, ai fini della validità, la sottoscrizione di entrambe le parti quando il regolamento negoziale risulti comunque formalizzato per iscritto e accettato dal cliente.
art. 1325 c.c., n. 4
La mancanza della firma della banca non comporta automaticamente la nullità per difetto di forma, se il consenso della banca è desumibile in modo inequivoco dall'assetto documentale e dall'esecuzione del rapporto.
Massime di principio
- Nella disciplina dei contratti bancari la forma scritta richiesta a pena di nullità va intesa in senso funzionale, quale strumento di protezione del contraente debole, e non come requisito strutturale che imponga necessariamente la sottoscrizione di entrambe le parti.
- Il consenso della banca o dell'intermediario può desumersi anche da comportamenti concludenti, dall'esecuzione del rapporto o da atti tra loro collegati, purché il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente.
- La nullità per difetto di forma non può essere dichiarata in modo automatico solo perché il testo contrattuale reca la sola sottoscrizione del cliente, se vi sono elementi idonei a dimostrare la volontà della banca di avvalersi del negozio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37772/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37776/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37777/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37785/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37788/2022 del 27/12/2022
- ordinanza_civile · 27 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37797/2022 del 27/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →