Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria relativa a un avviso di accertamento emesso in materia di imposta di successione, contestando la sopravvalutazione dell'asse ereditario e sostenendo che l'Ufficio non avesse indicato parametri, criteri o dati sufficienti a giustificare la nuova valutazione. Il ricorso richiamava genericamente violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento e omessa o insufficiente motivazione, senza però individuare con precisione le norme violate, le specifiche nullità o gli elementi probatori rilevanti. Inoltre, mancava una sintetica esposizione dei fatti di causa e delle domande originarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano generici, apodittici e non conformi alla natura del giudizio di cassazione, che richiede censure specifiche riferite alle singole statuizioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto carente il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro oltre rimborso forfettario e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.

    Il ricorso deve permettere alla Corte di comprendere autonomamente i fatti sostanziali e processuali, le domande proposte e l'oggetto della controversia, senza dover ricorrere ad altri atti o alla stessa sentenza impugnata.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza può illustrare e chiarire motivi già validamente formulati, ma non può integrare o sanare motivi originariamente generici o inammissibili.

  • Art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La dedotta violazione del contraddittorio processuale è stata esclusa perché la contribuente aveva ricevuto regolarmente l'avviso di trattazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • Art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato applicabile, tra l'altro, quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile.

  • Regime fiscale applicabile alle successioni aperte prima del 1 ottobre 1986

    I benefici fiscali introdotti da un regime entrato in vigore dal 1 ottobre 1986 non sono stati ritenuti applicabili retroattivamente a una successione apertasi nel 1983.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente violazioni di legge, nullità o difetti di motivazione: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, la specifica statuizione censurata e l'errore attribuito al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una ricostruzione autonoma e almeno sintetica dei fatti sostanziali e processuali; la sua omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La memoria successiva al ricorso non può correggere motivi originariamente vaghi o incompleti, ma serve soltanto a sviluppare argomentazioni già validamente proposte.
  • Quando si contesta la valutazione dell'Amministrazione finanziaria, è necessario indicare concretamente quali elementi, parametri o criteri sarebbero stati ignorati o applicati erroneamente e collegare tali contestazioni alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Le agevolazioni fiscali si applicano, di regola, secondo la disciplina vigente al momento del presupposto impositivo; una normativa successiva non può essere applicata retroattivamente in assenza di una specifica previsione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza sulle spese e può determinare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.