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Sentenza

Sentenza n. 14609/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - del comunicato del GSE del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito internet del GSE, avente ad oggetto: TRANSIZIONE 5.0, DAL 30 GENNAIO ABILITATE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA E COMPELETAMENTO PER LE DOMANDE TECNICAMENTE AMMISSIBILI (doc.n.1); - della successiva nota trasmessa alla ricorrente in data 3 febbraio 2026, avente ad oggetto Comunicazione di abilitazione alla gestione sulla Piattaforma Informatica del GSE della richiesta Tecnicamente Ammissibile di cui al Piano Transizione 5.0 (art.38 del decreto legge 2 marzo 2024), con la quale è stata comunicata la possibilità di accedere alla piattaforma informatica ai fini di completare le fasi c.d. di Conferma 20 e successivamente di Completamento (doc.n.2); - della comunicazione del GSE del 28 febbraio 2026, con la quale è stato comunicato alla ricorrente di poter procedere alla comunicazione di completamento di cui al decreto Transizione 5.0 (doc.n.3); - dell’indicazione sul portale telematico del GSE domanda annullata (doc.n.4); - della risposta al ticket fornita dal GSE in data 6.3.2026, in cui si rappresenta che la domanda è stata annullata per mancato completamento entro il 28.2.2026 (doc.n.4 bis); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, ivi compreso un eventuale provvedimento espresso di annullamento della domanda, allo stato non comunicato alla ricorrente, nonché di eventuali elenchi e/o graduatorie dei soggetti che hanno partecipato e concluso l’iter procedimentale della misura TRANSIZIONE 5.0, allo stato non resi noti, nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente - in parte qua, dell’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento, senza coordinarlo con la procedura prevista dal comma 3 per l’ipotesi di indisponibilità delle risorse e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 dello stesso articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta; - con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a completare regolarmente l’iter della procedura TRANSIZIONE 5.0.

Giustizia amministrativa202604080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della domanda di credito d’imposta Transizione 5.0 per mancato invio della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026, nonché gli atti e le comunicazioni del GSE relativi alla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato, il 27 novembre 2025, una domanda per il credito d’imposta Transizione 5.0 relativa a un progetto di innovazione. Il GSE aveva inizialmente comunicato l’esaurimento delle risorse, ma, dopo la disponibilità di ulteriori risorse, aveva abilitato la ricorrente ad accedere alla piattaforma per completare le fasi di conferma e completamento. La società aveva trasmesso la comunicazione relativa agli ordini il 27 febbraio 2026, ma non aveva completato la procedura entro il 28 febbraio 2026; la domanda risultava quindi annullata. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e dell’art. 38 del d.l. n. 19/2024, il difetto di competenza e di attribuzione, la carenza di potere, la violazione dei principi di legalità, tipicità e giusto procedimento e il difetto di motivazione, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto rispettare le fasi intermedie previste per l’ipotesi di indisponibilità delle risorse e che il termine del 28 febbraio 2026 non avrebbe potuto decorrere in assenza dei relativi presupposti. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione dell’uguaglianza e della proporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, lesione del legittimo affidamento e illogicità, assumendo che le imprese abilitate dopo il 6 novembre 2025 avessero avuto tempi insufficienti e una posizione deteriore rispetto a quelle abilitate anteriormente. Con il terzo motivo è stata denunciata la lesione dell’affidamento riposto nelle comunicazioni del GSE, nonché violazione dei principi di buona fede, trasparenza, autovincolo, imparzialità e buon andamento, sostenendo che la comunicazione di abilitazione non avesse indicato un termine finale perentorio. Con il quarto motivo è stata contestata, in via derivata, la legittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega, violazione dell’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024, irragionevolezza, sproporzione e contraddittorietà; in subordine, è stata chiesta la qualificazione del termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente solo dopo il perfezionamento della sequenza procedimentale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, qualificando il beneficio Transizione 5.0 come finanziamento pubblico avente forma di credito d’imposta. Il GSE esercita, nella fase di prenotazione e riconoscimento del beneficio, poteri di verifica anche tecnica sui progetti, sulle certificazioni e sui presupposti del beneficio; l’aspirante beneficiario è quindi titolare di un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre restano distinte le attribuzioni dell’Agenzia delle entrate relative alla fruizione del credito. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 12 del decreto interministeriale individua due termini essenziali: il completamento del progetto entro il 31 dicembre 2025 e la trasmissione della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026. Il termine finale, formulato come dovuto “in ogni caso” entro tale data, è perentorio e non viene meno per il precedente esaurimento delle risorse o per la successiva disponibilità di nuovi stanziamenti. Il comma 3 dell’art. 12 riguarda la nuova disponibilità di risorse liberate da rinunce, decadenze o riduzioni di importi nell’ambito dello stanziamento originario, non la disponibilità di risorse ulteriori sopravvenute come nel caso concreto; non era quindi necessario applicare tutti i termini intermedi della sequenza prevista da tale disposizione. L’annullamento della domanda non richiedeva una motivazione rafforzata, poiché derivava direttamente dal mancato assolvimento, entro il termine perentorio, dell’onere documentale necessario al perfezionamento della procedura. Il secondo motivo è stato respinto perché non vi era identità assoluta delle situazioni tra imprese abilitate prima e dopo il 6 novembre 2025 e la ricorrente non aveva fornito la prova rigorosa della disparità. Gli adempimenti erano conoscibili e prevedibili sin dall’inizio, sicché la loro onerosità e la ristrettezza dei tempi non integravano una violazione della proporzionalità; la mancata predisposizione della documentazione rientrava nella sfera di autoresponsabilità dell’impresa. La prenotazione o l’abilitazione alla piattaforma non garantivano comunque il riconoscimento del beneficio, subordinato alla verifica dei requisiti e all’ordine cronologico. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione individuale del GSE non doveva indicare nuovamente il termine finale, già stabilito dal decreto. Non sussisteva un affidamento qualificato, poiché la ricorrente non era ancora beneficiaria del credito e la domanda era ancora sottoposta a verifica; inoltre, non può maturare un affidamento tutelabile sulla conclusione favorevole di una procedura quando l’interessato non abbia prodotto la documentazione essenziale per l’istruttoria. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024 autorizzava il decreto interministeriale a disciplinare contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio. Il termine perentorio del 28 febbraio 2026 rientrava quindi nella delega legislativa. La qualificazione come termine ordinatorio è stata esclusa anche in ragione della struttura della misura PNRR e della necessità di rispettare termini celeri funzionali alla copertura finanziaria europea. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 38 d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla l. n. 56/2024

    Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni [...], verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo [...] alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni.

    La disposizione attribuisce al GSE poteri di controllo anche sostanziale e tecnico sulle certificazioni e sui presupposti del beneficio.

  • art. 38, comma 16, d.l. 2 marzo 2024, n. 19

    Sulla base della documentazione tecnica [...] il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.

    Il GSE può verificare i requisiti tecnici e i presupposti del beneficio e adottare provvedimenti di annullamento della prenotazione in caso di loro mancanza.

  • art. 38, comma 17, d.l. 2 marzo 2024, n. 19

    Modalità attuative delle disposizioni [...] con particolare riguardo al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

    La fonte primaria comprende la fissazione, mediante decreto interministeriale, dei termini per la trasmissione della documentazione necessaria al perfezionamento della procedura.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La materia energetica e i poteri esercitati dal GSE nella procedura di finanziamento rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva richiamata dal giudice.

  • art. 12, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    La comunicazione di completamento deve essere trasmessa “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”.

    Il termine del 28 febbraio 2026 è perentorio; il comma 3 disciplina la nuova disponibilità di risorse liberate nell’ambito dello stanziamento originario e non la disponibilità di nuove risorse sopravvenute.

  • art. 12, comma 9, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    Il mancato invio delle comunicazioni e degli allegati nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta.

  • art. 4, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    L’ammissibilità dei progetti è condizionata al loro completamento entro il 31 dicembre 2025.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento pubblico aventi la forma di credito d’imposta, quando l’amministrazione esercita poteri di verifica tecnica sui progetti, sulle certificazioni e sui presupposti del beneficio prima della sua attribuzione, l’aspirante beneficiario è titolare di un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
  • Il termine previsto dalla disciplina attuativa per la trasmissione della comunicazione di completamento entro una data determinata “in ogni caso” è perentorio quando ciò risulta dal tenore letterale della disposizione e dalla struttura di una misura finanziata, anche mediante fondi PNRR, che richiede il rispetto di scadenze funzionali alla copertura finanziaria europea.
  • La disciplina che prevede il subprocedimento di conferma in caso di nuova disponibilità di risorse liberate da rinunce, decadenze o riduzioni degli importi non si applica automaticamente all’ipotesi distinta di disponibilità di nuove risorse sopravvenute; in quest’ultima ipotesi resta fermo il termine finale perentorio previsto dalla disciplina generale.
  • L’annullamento o il mancato perfezionamento di una domanda di incentivo per omessa trasmissione, entro un termine perentorio, della documentazione essenziale non richiede una motivazione rafforzata quando la ragione della decisione deriva direttamente dall’inadempimento dell’interessato e dall’applicazione della disciplina procedimentale.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di una diversità di trattamento manifestamente irragionevole; l’interessato deve fornire una prova rigorosa dell’identità delle situazioni.
  • L’abilitazione alla piattaforma, la prenotazione del beneficio o le comunicazioni interlocutorie dell’amministrazione non generano un affidamento qualificato sul riconoscimento dell’incentivo quando la domanda è ancora sottoposta a verifica e l’interessato non ha prodotto la documentazione essenziale per il perfezionamento della procedura.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabiliGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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