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Sentenza

Sentenza n. 2019/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che nel corso del giudizio la pretesa dei ricorrenti fosse stata pienamente soddisfatta. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro l’annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio in sanatoria relativo a un’istanza di condono edilizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione di norme costituzionali, statali e regionali in materia edilizia e di condono, nonché eccesso e abuso di potere sotto i profili dell’erroneità e indeterminatezza degli elementi procedimentali, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, inattendibilità delle valutazioni tecniche, violazione delle regole procedurali e dei principi di correttezza, economicità, efficienza e buona amministrazione, illegittimità derivata, travisamento degli atti e omessa o inidonea comparazione degli interessi pubblici coinvolti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato che la loro pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo di prendere atto della cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti in materia edilizia, senza esame nel merito da parte del TAR.

  • legge n. 47/1985

    Richiamata tra le norme asseritamente violate in materia di condono edilizio, senza esame nel merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulti integralmente soddisfatta, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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