Cassazione Penale, Sentenza n. 22044/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto tentato pluriaggravato in concorso e ricettazione continuata. Alibrandi deduceva: 1) nullità per revoca della sospensione con messa alla prova (art. 464-octies c.p.p.) adottata inaudita altera parte senza udienza camerale e senza contraddittorio; 2) vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Bertuccelli deduceva: 1) insufficiente e illogica motivazione e travisamento della prova circa la sua presenza sul luogo del tentato furto (contestando il nesso temporale e l'identificazione); 2) mancata concessione del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato: per Alibrandi, ha ritenuto fondato il primo motivo: la revoca della messa alla prova senza contraddittorio è illegittima; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al capo A) (furto tentato) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il prosieguo. Il secondo motivo di Alibrandi è stato dichiarato inammissibile (doglianza sull'art. 131-bis non sollevata in appello) e la statuizione relativa al capo B) (ricettazione) è stata confermata ed eseguibile: pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 344 euro di multa. Quanto a Bertuccelli, il primo motivo è stato ritenuto fondato per carenza di confronto della Corte territoriale con specifiche deduzioni difensive sull'elemento della presenza temporale e sull'identificazione; la sentenza è stata annullata nei suoi confronti e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
Citato tra le norme in materia di misure alternative e riferimenti al regime sanzionatorio, ma non è oggetto di specifica interpretazione decisoria nel testo fornito
art. 464-octies cod. proc. pen.
La Corte richiama il tenore letterale e la giurisprudenza consolidata: la revoca della sospensione con messa alla prova deve avvenire nel contraddittorio, con udienza camerale partecipata; la revoca adottata 'de plano' inaudita altera parte integra nullità e determina annullamento
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come norma sulla nullità; la revoca senza contraddittorio può configurare una nullità di ordine generale ex art.178 c.p.p., lett. c)
art. 127 cod. proc. pen.
Riferito alla necessità di fissare un'udienza camerale partecipata per il contraddittorio prima di procedere alla revoca della messa alla prova
art. 131-bis cod. pen.
La Suprema Corte ricorda che l'eccezione sull'applicabilità dell'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non proposta in appello (art.606 c.p.p. rilevante).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi a vizio di motivazione e valutazione della prova; la Corte esamina se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il convincimento
art. 533 cod. proc. pen.
Citato con riferimento ai motivi di ricorso in cassazione avverso la motivazione di merito; applicato per verificare la correttezza del giudizio motivazionale del giudice di appello
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto delle circostanze attenuanti (recidiva/attenuanti speciali) con riferimento alle determinazioni del trattamento sanzionatorio
art. 133 cod. pen.
Riferito alle circostanze attenuanti generiche e alla loro quantificazione nella determinazione della pena; la Corte valuta se il giudice abbia motivato adeguatamente il diniego nella massima estensione
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in appello, rilevante per l'inammissibilità della doglianza su art.131-bis
art. 27 Cost.
Richiamata a supporto del principio di individualizzazione della pena e della congruità del trattamento sanzionatorio nel bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli
Massime di principio
- La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-octies c.p.p.) adottata senza contraddittorio (inaudita altera parte) è viziata da nullità e può portare all'annullamento della sentenza impugnata; prima della revoca il giudice deve fissare udienza camerale partecipata e dare congruo avviso alle parti.
- Le censure circa l'applicabilità dell'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) devono essere sollevate già in primo o secondo grado; non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione se il giudizio di merito era già reso quando la norma era vigente.
- Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi espressamente con le specifiche deduzioni difensive riguardo alla valutazione della prova e all'identificazione dell'imputato; la mancata valorizzazione o il mancato esame di ragionevoli alternative dedotte dalla difesa può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- La discrezionalità del giudice nel non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione è ammissibile se adeguatamente motivata, in particolare richiamando la tipologia del fatto (es. contesto non occasionale) e la congruità del trattamento sanzionatorio rispetto all'individualizzazione della pena.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale che i motivi si riferiscano a vizi già prospettati nei gradi precedenti; questioni nuove o non dedotte in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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