Cassazione Penale, Sentenza n. 51473/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per essere stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. e non al domicilio dichiarato e, comunque, senza rispetto del termine di comparizione; 2) insussistenza dell'aggravante contestata poiché non vi sarebbe prova del danneggiamento degli alberi; 3) eccessiva sproporzione della pena rispetto al fatto (tentato furto di limoni) e alla personalità dell'imputato, con richiesta che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sull'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, in via limitata, per la violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.: la notifica era stata eseguita regolarmente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, per l'inidoneità del domicilio dichiarato (inesistenza del civico), ma essendo stata effettuata il 7/4/2022 per udienza del 19/4/2022 non è stato rispettato il termine di venti giorni. Tale violazione integra una nullità formale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 180 c.p.p. o immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 181, comma 3). Il difensore aveva tempestivamente eccepito nella nota del 13/4/2022; la Corte territoriale non ha valutato la questione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Consente la notifica al difensore quando il domicilio dichiarato risulta inidoneo; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore dato che il civico indicato non esisteva
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, c.p.p.
Impone il termine di comparizione (venti giorni) per il decreto di citazione in appello; il mancato rispetto di tale termine integra una nullità generale relativa all'intervento dell'imputato
art. 180, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per dedurre o rilevare le nullità che incidono sull'intervento dell'imputato: devono essere eccepte prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
art. 181, comma 3, cod. proc. pen.
art. 181, comma 3, c.p.p.
Prevede che alcune eccezioni possano essere sollevate subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti; la Suprema Corte richiama questo termine come alternativa a quello di cui all'art. 180
Massime di principio
- La notifica al difensore è ammessa quando il domicilio dichiarato è inidoneo, ma ciò non esonera dal rispetto dei termini di comparizione previsti per l'udienza: se il termine non è rispettato la nullità è rilevante e può determinare l'annullamento della sentenza
- Le nullità connesse all'intervento dell'imputato devono essere dedotte tempestivamente (prima della deliberazione o immediatamente dopo la costituzione delle parti); il difensore deve eccepire formalmente la violazione nei termini stabiliti
- Anche se la notifica è tecnicamente valida per mancanza del domicilio, l'inosservanza del termine a comparire costituisce una nullità formale autonoma che può prevalere sulla sostanza del giudizio e condurre al rinvio
- Quanto agli elementi di fatto (es. la prova del danno agli alberi) e alla graduazione del trattamento sanzionatorio, tali profili richiedono prova specifica e motivazione: in difetto, il giudice di merito può essere censurato per vizio di motivazione, ma in questo caso la Suprema Corte ha deciso in primo luogo per ragioni procedurali
- In situazioni analoghe è consigliabile verificare subito la correttezza del domicilio dichiarato e dei tempi di notifica, eccepire tempestivamente eventuali violazioni e, separatamente, preparare osservazioni probatorie sulla sussistenza di aggravanti e sulla proporzionalità della pena
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