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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17051/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente a tempo indeterminato di un ente regionale con qualifica nel settore edile, era stato comandato presso una nuova agenzia regionale e poi transitato alle dipendenze di quest'ultima, quindi nei ruoli dell'amministrazione regionale, con inquadramento nella categoria B. Egli ha chiesto il riconoscimento della categoria C, posizione economica C3, o comunque di un inquadramento più elevato, con decorrenza dal transito, il pagamento delle differenze retributive, la ricostruzione della carriera e la regolarizzazione previdenziale. A sostegno della domanda deduceva che un accordo sindacale del 2007 e una delibera dell'ente di provenienza del 2008 gli avrebbero riconosciuto un livello superiore e che le mansioni svolte, in particolare quelle riconducibili al IV livello del CCNL edilizia, sarebbero equivalenti a quelle della categoria C del CCRL regionale. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inefficaci nei suoi confronti l'accordo sindacale e la delibera dell'ente di provenienza, nonostante la retroattività pattuita e il fatto che al momento dell'accordo egli fosse ancora alle dipendenze dell'ente originario; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle clausole collettive, sostenendo l'omogeneità tra IV livello del CCNL edilizia e categoria C del CCRL; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 31 d.lgs. 165/2001 e 2112 c.c., assumendo che nel trasferimento avrebbe dovuto essere considerato anche il trattamento economico in godimento, comprensivo di specifiche voci retributive, ai fini del corretto inquadramento presso l'ente di destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio di legittimità, mirava in realtà a censurare l'omesso esame di documenti e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla necessità che la titolarità del rapporto e la legittimazione a modificare l'inquadramento sussistessero al momento dell'atto modificativo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti unilaterali è riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non trascriveva né localizzava gli atti rilevanti, e comunque perché la Corte territoriale aveva escluso l'equivalenza sostanziale tra le mansioni dei due inquadramenti. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di efficacia e retroattività dell'accordo sindacale nei confronti del lavoratore; la Corte non ne ha accolto la lettura perché la censura non si confrontava con la ratio della decisione di merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della censura di legittimità; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente volto a contestare l'omesso esame di documenti

  • art. 116 c.p.c.

    invocato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha escluso la deducibilità nei termini prospettati

  • art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per formulare i motivi di ricorso; la Corte ha chiarito che l'omesso esame di documenti non rientra nel vizio di cui al n. 3 e che l'omesso esame censurabile riguarda solo fatti storici decisivi

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    la Corte ha precisato che il vizio non è configurabile quando si denuncia l'omesso esame di documenti o si mira a una diversa ricostruzione del fatto/interpretazione del contratto

  • artt. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte ha ribadito che l'esegesi è riservata al giudice di merito e che in cassazione non è ammessa una mera diversa lettura

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione sistematica delle clausole; la Corte ha escluso che la censura superasse il limite del sindacato di legittimità

  • art. 1365 c.c.

    richiamato per sostenere l'interpretazione estensiva delle clausole collettive; la Corte ha respinto la censura come richiesta di rivalutazione di merito

  • art. 77 CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini

    norma collettiva richiamata per sostenere l'equiparazione del IV livello alla categoria C; la Corte non ha accolto la lettura proposta

  • Allegato A al CCRL per i dipendenti con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana

    richiamato per sostenere l'omogeneità tra inquadramenti; la Corte ha ritenuto che la diversa interpretazione proposta mirasse a una rivalutazione di merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia su un profilo relativo al trattamento economico nel trasferimento; la Corte ha escluso il vizio perché la censura non si confrontava con le statuizioni di merito

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in relazione al fenomeno traslativo del personale tra enti; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza e mancato confronto con le decisioni di merito

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per sostenere la continuità del trattamento nel trasferimento; la Corte ha escluso che ciò incidesse, nel caso concreto, sull'inquadramento richiesto

  • art. 24 CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 20.5.2004

    richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne abbia accolto la rilevanza decisiva nel caso concreto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte ha rilevato la violazione degli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per il difetto di autosufficienza del motivo

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte territoriale per qualificare la deliberazione dell'ente come atto di gestione del rapporto di natura privatistica

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di documenti non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 c.p.c.: il sindacato sul n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • La censura di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni di diritto.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi, degli atti unilaterali e dei provvedimenti incidenti sul rapporto di lavoro è attività di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del rispetto dei canoni legali di interpretazione e della coerenza logica della motivazione.
  • Quando si deduce omessa pronuncia o violazione di norme sul trasferimento del rapporto e sull'inquadramento, il ricorso deve essere autosufficiente, con precisa trascrizione o localizzazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Ai fini della modifica dell'inquadramento o dell'assetto contrattuale del lavoratore, assume rilievo decisivo la titolarità del rapporto e la legittimazione del datore di lavoro al momento dell'atto modificativo; la mera retrodatazione pattizia non basta se l'atto è adottato da soggetto che non è più datore di lavoro.
  • Nel trasferimento di personale tra enti, il trattamento economico in godimento può rilevare come dato fattuale, ma non può di per sé sostituire il necessario accertamento dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni e i profili di inquadramento previsti dai diversi contratti collettivi.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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