Ordinanza n. 2976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. per la Puglia - Bari, sez. I, 18 marzo 2026 n. 334, che ha respinto il ricorso n. 1738/2025 R.G. proposto per l’annullamento: della deliberazione 26 settembre 2025 n. 642, con cui la Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di un centro di ricarica per bus elettrici in via Mitolo; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto ovvero conseguente; e per la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Bari che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione della Giunta comunale di Bari di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di un centro di ricarica per autobus elettrici, oltre alla domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ambientalista ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la deliberazione comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di un centro di ricarica per autobus elettrici in un’area verde. Dalla motivazione emerge che l’associazione tutela l’interesse alla fruizione collettiva dello spazio verde, che verrebbe sacrificato dalla realizzazione dell’opera. Il Comune ha rappresentato, in senso contrario, l’interesse ambientale alla realizzazione del deposito, funzionale all’impiego di autobus elettrici e alla riduzione dell’inquinamento. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nell’appello né le censure rivolte alla domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado né anticipare una decisione sulla fondatezza dell’appello. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la rapida definizione del giudizio, considerando il bilanciamento tra l’interesse dell’associazione alla conservazione e fruizione dello spazio verde e l’interesse ambientale perseguito dal Comune mediante la realizzazione di infrastrutture per autobus elettrici. È stato rilevato anche che l’opera era già in corso di realizzazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione dell’istanza cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare l’udienza pubblica di merito; nel caso concreto l’istanza è stata accolta a questo solo fine, senza sospensione dell’atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando la tutela urgente può essere adeguatamente assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini dell’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell’efficacia della sentenza o del provvedimento impugnato.
- La valutazione cautelare richiede il bilanciamento tra l’interesse ambientale fatto valere da un’associazione a conservare e fruire di uno spazio verde e l’interesse ambientale pubblico alla realizzazione di un’opera diretta a ridurre l’inquinamento; tale bilanciamento può condurre alla rapida definizione del merito invece che alla sospensione dell’intervento.
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