Sentenza n. 13088/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 10/B1 – Storia dell'Arte
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. 240/2010, del d.P.R. 95/2016, del d.m. 120/2016, del d.m. 589/2018 e della lex specialis della procedura. Ha contestato, in particolare, l'erronea e incompleta valutazione dei titoli, il mancato riconoscimento di tre dei nove titoli selezionati dalla Commissione, l'errata indicazione e classificazione di alcune pubblicazioni su riviste di classe A, la confusione tra le pubblicazioni presentate ai fini degli indicatori e quelle valutate ai sensi dell'art. 7 del d.m. 120/2016, nonché la valutazione negativa delle singole pubblicazioni. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, motivazione apparente, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del principio di autonoma formulazione dei giudizi individuali e sostanziale identità dei giudizi dei commissari, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la ricostituzione della Commissione in diversa composizione, il riconoscimento dell'idoneità e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la valutazione della maturità scientifica del candidato come espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti dei vizi di legittimità. Nel caso concreto, il giudizio collegiale ha dato conto sia degli elementi favorevoli sia di quelli sfavorevoli, individuando nella qualità non elevata delle pubblicazioni, rispetto al settore concorsuale e alla prima fascia, l'elemento dirimente per il giudizio di non idoneità. I giudizi individuali dei commissari sono stati ritenuti sufficientemente autonomi e non meramente sovrapponibili; il parere favorevole di un commissario, formulato in termini generici, non è stato considerato idoneo a superare i quattro giudizi contrari. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo ricostruibile l'iter logico seguito dalla Commissione e conforme la valutazione agli artt. 3 e 4 del d.m. 120/2016. Ha inoltre affermato che i criteri di valutazione delle pubblicazioni sono autonomi e non compensabili tra loro, e che la collocazione di un articolo in fascia A non determina automaticamente una valutazione positiva della sua qualità contenutistica. La censura relativa ai tre titoli non riconosciuti è stata ritenuta priva di interesse, poiché la candidata aveva comunque superato la soglia richiesta, con sei titoli riconosciuti su nove. È stata infine respinta la censura di disparità di trattamento, poiché la procedura ASN non è comparativa, ma consiste nella valutazione individuale della produzione scientifica del singolo candidato. La domanda risarcitoria è stata respinta per effetto del rigetto della domanda demolitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede l'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l'accesso alle funzioni di professore universitario e demanda alla disciplina regolamentare le modalità della procedura.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica e delle modalità di scelta e applicazione da parte delle Commissioni.
art. 8 d.P.R. 95/2016
Rileva quanto alla scelta, da parte della Commissione, dei titoli da valutare e alla verifica del possesso dei titoli selezionati.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
Impone una valutazione motivata della qualificazione scientifica, riferita ai titoli e alle pubblicazioni presentati, e consente di fondare il giudizio sulla maturità scientifica complessiva del candidato.
art. 4 d.m. 120/2016
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata ... sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale ...; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni ... nonché la continuità ...; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale
I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono autonomi e devono essere considerati nella valutazione della qualità scientifica; non è ammessa la compensazione automatica tra criteri diversi né l'automatica equivalenza tra collocazione editoriale in fascia A e qualità contenutistica elevata.
art. 5 d.m. 120/2016
Disciplina la valutazione dei titoli, compreso l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.
art. 6 d.m. 120/2016
Subordina il conferimento dell'abilitazione al concorso delle condizioni relative all'impatto della produzione scientifica, al possesso dei titoli richiesti e alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni.
art. 3 l. 241/1990
Richiede la motivazione del provvedimento, che deve consentire di ricostruire le ragioni di fatto e l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 7 d.m. 120/2016
Individua le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione nell'ambito della procedura di abilitazione.
Massime di principio
- La valutazione della maturità scientifica richiesta per l'abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione e non è sostituibile dal giudice, salvo che emergano vizi di legittimità quali manifesta illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o motivazione insufficiente.
- È legittimo un giudizio negativo di ASN quando la Commissione, pur riconoscendo la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale e alcuni elementi positivi del curriculum, individua in modo chiaro e analitico la qualità non elevata delle pubblicazioni come ragione dirimente del mancato riconoscimento della piena maturità scientifica richiesta per la fascia superiore.
- La motivazione dei giudizi di ASN è sufficiente quando, anche attraverso la lettura congiunta del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, consente di ricostruire le ragioni della valutazione negativa e l'iter logico seguito dalla Commissione; non è necessario che i giudizi individuali siano radicalmente diversi, purché conservino un apprezzamento personale non meramente apparente.
- La pubblicazione di un contributo su una rivista di classe A non comporta automaticamente una valutazione positiva della qualità scientifica del contributo, poiché la collocazione editoriale e la qualità contenutistica costituiscono profili distinti.
- Nella procedura ASN il mancato riconoscimento di alcuni titoli è privo di interesse quando il candidato abbia comunque superato la soglia minima richiesta per il parametro dei titoli e la non idoneità sia fondata autonomamente sulla valutazione negativa delle pubblicazioni.
- La procedura di abilitazione scientifica nazionale non ha natura comparativa tra candidati: la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri aspiranti non è idonea, di per sé, a dimostrare l'illegittimità del giudizio individuale, che deve essere valutato in relazione ai titoli e alle pubblicazioni del singolo candidato.
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