Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45890/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione, rilevato il certificato di morte del ricorrente pervenuto in cancelleria, ha ritenuto che la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (decisione del 29/10/2024). Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 03/04/2024, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 19/06/2023 per reati tra cui il tentato omicidio. I motivi di ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    artt. 56, 575, 577, comma primo n. 1, 582, 585 in rei 577, comma primo, n. 1, 697 c.p.

    Norme richiamate per descrivere le fattispecie di reato contestate (tentato omicidio e reati connessi); la Corte non ha affrontato la interpretazione del loro merito perché ha disposto l'annullamento per estinzione del reato.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 23, comma 1, nn. 2 e 3 L. 110/1975

    Richiamata quale norma relativa ad aggravanti o fattispecie specifiche applicate in sede di condanna; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito per l'estinzione del reato.

  • Principio processuale sull'estinzione del reato per morte dell'imputato

    La Corte ha applicato il principio per cui la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, rendendo inutili gli esiti del giudizio di merito.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante il processo penale estingue il reato e comporta, di norma, l'annullamento della sentenza penale senza rinvio: la controversia penale si estingue e non si prosegue nel merito.
  • Quando interviene il decesso dell'imputato è necessario depositare tempestivamente il certificato di morte in cancelleria; la corte decide l'estinzione prima di esaminare o decidere sui motivi di merito o sulla ammissibilità del ricorso.
  • L'annullamento per estinzione del reato non costituisce decisione sul merito delle censure dell'imputato: le questioni di credibilità delle prove o il riconoscimento di circostanze attenuanti rimangono non esaminate in sede penale.
  • L'estinzione del reato in sede penale non impedisce, se pertinente, la tutela dei diritti civili delle parti offese mediante azioni civili separate; viceversa, eventuali effetti risarcitori in sede penale vengono meno per l'estinzione del processo penale.
  • In situazioni analoghe il difensore e la cancelleria devono comunicare e documentare rapidamente il decesso per evitare procedimenti inutili e per consentire la regolare estinzione del processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.