Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3873/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2024 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/04/2024.

Giustizia amministrativa202601595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, notificata al Ministero l'11 dicembre 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorso è stato proposto il 27 aprile 2026. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva adempiuto, mentre il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, anche mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di un titolo esecutivo; il decorso del termine, unitamente alla mancata esecuzione, consente di accertare l'inottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la disciplina del rimborso del contributo unificato nelle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pubblici, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del titolo.
  • In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere accertata l'inottemperanza e di ordinare il pagamento delle somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.