Sentenza n. 2464/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Marsala, notificata all’Amministrazione il 18 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta per l’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva accreditato l’importo sulla Carta elettronica. Ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. L’azione di ottemperanza è stata considerata esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. Nel caso concreto risultavano provati la notificazione del titolo all’Amministrazione, il passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante registrazione della docente sulla piattaforma dedicata e accredito dell’importo dovuto. La domanda relativa agli interessi è stata accolta nei limiti del titolo esecutivo, che riconosce la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. È stato inoltre disposto, per il caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo riconosce la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La disposizione, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza, la definitività e il contenuto del titolo giudiziale, nonché l’inadempimento dell’Amministrazione; accertati tali presupposti, può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il comando entro un termine perentorio.
- Quando il titolo esecutivo riconosce somme accessorie a titolo di interessi e rivalutazione, il giudice dell’ottemperanza può imporne la corresponsione esclusivamente nei limiti e secondo i criteri risultanti dal titolo stesso, senza ampliarne il contenuto.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può disporre sin dalla sentenza l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza della parte interessata e alla scadenza di un ulteriore termine assegnato all’Amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione, chiamato a dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro, non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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