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Sentenza

Sentenza n. 3933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il risarcimento per i danni derivanti dal carcinoma del rinofaringe e dalle patologie correlate ai trattamenti, quantificandolo in euro 169.667,00, e aveva respinto la domanda relativa all’intossicazione da metalli pesanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante chiedeva la riforma della sentenza del TAR, deducendo: l’erronea quantificazione del danno biologico, che avrebbe dovuto essere determinato distintamente per ciascuna patologia e tenendo conto dell’invalidità del 100% riconosciuta dalla C.M.O. per la patologia tumorale; travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione; l’erronea applicazione della compensatio lucri cum damno alla pensione privilegiata e alle altre provvidenze ricevute in relazione alla causa di servizio e allo status di vittima del dovere; l’omessa o insufficiente considerazione del danno differenziale relativo alle patologie non autonomamente indennizzate e del danno morale; quanto ai motivi aggiunti, l’erroneità del rigetto della domanda risarcitoria per l’intossicazione cronica da metalli pesanti, con violazione del rischio tipizzato dall’art. 1078 d.P.R. 90/2010 e mancata valorizzazione delle analisi e delle perizie di parte. Il ricorrente aveva chiesto complessivamente euro 2.700.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Il TAR aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del carcinoma e i benefici correlati, mentre non era stata dimostrata la diretta derivazione dall’attività di missione dell’ipoacusia e della parodontopatia, considerate conseguenze dei trattamenti terapeutici, né era stato provato il nesso causale tra il servizio e l’intossicazione da metalli pesanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla quantificazione del danno biologico, ha ritenuto corretta l’utilizzazione delle tabelle medico-legali ordinarie, in luogo delle tabelle militari del d.P.R. 915/1978: le prime misurano l’effettiva incidenza della patologia sull’integrità psicofisica e sulla dimensione dinamico-relazionale, mentre le seconde servono alla classificazione tabellare delle menomazioni ai fini delle prestazioni derivanti dalla causa di servizio. La diversa percentuale risultante dai due sistemi non dimostra, da sola, alcun errore del verificatore. La percentuale del 35% è stata ritenuta adeguatamente motivata, perché parametrata alle condizioni del militare a distanza di circa quindici anni dai trattamenti, all’assenza di recidive e agli effetti collaterali uditivi e odontoiatrici delle terapie; ipoacusia e parodontopatia sono state correttamente incluse nella valutazione complessiva, non essendo state provate come patologie autonome direttamente dipendenti dalle missioni. È stato confermato anche il criterio della compensatio lucri cum damno: devono essere detratte dal risarcimento le provvidenze economiche riconosciute in conseguenza della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, comprese la pensione privilegiata ordinaria e le altre prestazioni aventi, oltre alla funzione previdenziale, anche una finalità compensativa o risarcitoria. È stata inoltre ritenuta adeguata la liquidazione del danno morale nella misura del 50% del danno biologico secondo le tabelle milanesi, poiché il TAR aveva considerato le cure invasive, la sofferenza fisica e morale, gli effetti collaterali e il timore per la salute. Quanto all’intossicazione da metalli pesanti, il Collegio ha rilevato che essa non costituiva di per sé un’infermità definita sotto il profilo sintomatologico o funzionale e che non era stata dimostrata la sua incidenza sull’integrità psicofisica. Le analisi provavano la concentrazione di metalli nell’organismo, ma non il collegamento causale con le missioni; il verificatore aveva invece individuato nel prolungato tabagismo un fattore eziologico alternativo. Non opera, per tale patologia non tumorale e non riconducibile a uno specifico rischio professionale dimostrato, alcuna presunzione di responsabilità. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale fondamento della tutela della salute posta a base della domanda risarcitoria.

  • art. 2025 c.c.

    Indicato nel testo tra le norme invocate dall’appellante a fondamento della responsabilità, senza ulteriore interpretazione.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità datoriale per la tutela delle condizioni di salute del lavoratore.

  • art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

    Rilevante per il sistema medico-legale di valutazione dell’integrità psicofisica, distinto dalle tabelle militari e utilizzato per quantificare il danno biologico.

  • d.m. 12 luglio 2000

    Lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona

    Tabella medico-legale ordinaria utilizzata, insieme alle tabelle SIMLA, per determinare la percentuale concreta di danno biologico.

  • d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

    Le tabelle militari sono rivolte alla classificazione delle menomazioni e alla determinazione dell’equo indennizzo e delle prestazioni connesse alla causa di servizio, non alla quantificazione del danno biologico risarcibile.

  • art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Invocato dall’appellante in relazione al rischio tipizzato, ma ritenuto non decisivo in assenza di prova del nesso causale tra l’intossicazione e il servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della quantificazione del danno biologico risarcibile, devono essere utilizzate le tabelle medico-legali che misurano l’effettiva incidenza della patologia sull’integrità psicofisica e sulla dimensione dinamico-relazionale della persona; le tabelle proprie del sistema della causa di servizio, destinate alla classificazione normativa delle menomazioni e alla liquidazione delle relative prestazioni, non costituiscono di per sé il parametro del danno biologico risarcibile.
  • La diversa percentuale di invalidità risultante dall’accertamento medico-legale ai fini risarcitori rispetto a quella riconosciuta nell’ambito della causa di servizio non dimostra, da sola, l’erroneità dell’accertamento, poiché i due sistemi rispondono a finalità, criteri e momenti valutativi differenti.
  • Quando ipoacusia, parodontopatia o altre menomazioni costituiscono conseguenze dei trattamenti terapeutici praticati per una patologia tumorale riconosciuta dipendente da causa di servizio, esse possono essere ricomprese nella valutazione complessiva del danno biologico derivante dalla patologia principale, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata dalle tabelle medico-legali e dalle condizioni concrete dell’interessato.
  • Nel giudizio risarcitorio grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la patologia e il servizio; la mera presenza di metalli pesanti nell’organismo dimostra l’esistenza della concentrazione, ma non il suo collegamento eziologico con le missioni o con l’attività di servizio, soprattutto quando sia individuabile un fattore causale alternativo.
  • Il principio della compensatio lucri cum damno impone di detrarre dal risarcimento le attribuzioni patrimoniali riconosciute in conseguenza della medesima causa lesiva quando, pur avendo titolo e struttura diversi, svolgano anche una funzione compensativa o risarcitoria dello stesso pregiudizio; tale criterio può comprendere la pensione privilegiata e le provvidenze riconosciute al militare per causa di servizio o quale vittima del dovere.
  • La liquidazione del danno morale può essere determinata mediante un incremento percentuale del danno biologico secondo le tabelle applicate dal giudice, purché la misura sia sorretta da una motivazione concreta riferita alla sofferenza interiore, alle cure invasive, agli effetti collaterali e al timore per la salute.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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