Sentenza n. 12993/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per quanto di ragione, dell''esito negativo della prova scritta relativa alla “selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità di area funzionari, per l''attività tributaria” di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23. Per quanto di ragione del provvedimento di cui all''elenco suddiviso “per codice di domanda” dei candidati con i relativi punteggi; Per quanto di ragione, del questionario della prova scritta; Per quanto di ragione, del provvedimento del 15/12/23 e del conseguente avviso del 17/01/23 pubblicato sul sito istituzionale dell''ente con i relativi elenchi dei candidati con punteggio pari a 21/30 suddivisi per Regione e, in particolare, quello della Regione; Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell''Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; Per quanto di ragione, di eventuali e ulteriori verbali dagli estremi ignoti con cui sono state approvate le domande predisposte dalla Commissione e poi somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall''Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE'' PER L''ACCERTAMENTO dell''interesse in capo al ricorrente di essere riammesso alla “selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità di area funzionari, per l''attività tributaria” E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell''Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: PER L’ANNULLAMENTO Previa adozione di idonea misura cautelare Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE VENETO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 27/06/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria”; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\5\2025 : Per quanto di ragione e se lesivi, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE VENETO nonché del loro atto di approvazione; Per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\10\2025 delle graduatorie relative alla Regione Veneto pubblicate il 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta della selezione per 3.970 funzionari tributari, successive graduatorie regionali del Veneto e nuovo bando per 2.700 funzionari giuridico-tributari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato non idoneo con 20,92 punti su 30, ha contestato tre quesiti della prova scritta del 24 novembre 2023, sostenendo che fossero erronei, ambigui o generici. In particolare, ha censurato il quesito sulla distinzione delle società secondo lo scopo, quello sull'applicazione dei principi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e quello sui conferimenti nelle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2464 c.c. Ha quindi impugnato, per illegittimità derivata, le graduatorie del Veneto e i successivi scorrimenti. Con un ulteriore atto di motivi aggiunti ha contestato il nuovo bando per 2.700 funzionari giuridico-tributari e il PIAO 2025-2027, deducendo violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 35 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare lo scorrimento delle graduatorie vigenti anziché bandire un nuovo concorso per professionalità sostanzialmente coincidenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e il primo, secondo e quarto atto di motivi aggiunti per mancato superamento della prova di resistenza. Ha ritenuto fondato soltanto il motivo relativo al quesito sui conferimenti nella s.r.l., perché nessuna delle tre risposte era incontestabilmente esatta: l'opzione indicata dalla commissione era internamente contraddittoria e non considerava adeguatamente la disciplina dell'art. 2464 c.c., mentre il quesito non specificava se si trattasse di costituzione unilaterale. Gli altri due quesiti sono stati invece ritenuti corretti: la distinzione tra società lucrative e cooperative è coerente con la distinzione tra lucro soggettivo e oggettivo, mentre i principi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 vincolano, tra i privati, soltanto quelli preposti all'esercizio di attività amministrative, non tutti i soggetti privati. Anche neutralizzando il solo quesito erroneo, il ricorrente avrebbe raggiunto 21,42 punti, inferiori ai 21,50 punti dell'ultimo vincitore della graduatoria del Veneto; difettava quindi l'interesse concreto all'annullamento per mancato superamento della prova di resistenza. Il terzo atto di motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il TAR ha applicato l'art. 4 del d.l. n. 25/2025, conv. in legge n. 69/2025, quale norma interpretativa dell'art. 4, comma 3, lett. a), del d.l. n. 101/2013, affermando che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento e che non esiste una preferenza normativa per lo scorrimento né un obbligo di motivazione stringente sulla scelta di bandire una nuova procedura. Inoltre, il nuovo concorso presentava differenze sostanziali rispetto a quello del 2023 quanto a profilo professionale, mansioni, requisiti di accesso e materie d'esame; pertanto, le professionalità ricercate non erano sovrapponibili. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2464 c.c.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale; alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro, mentre le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e crediti devono essere integralmente liberate.
Il quesito era illegittimo perché nessuna risposta risultava sicuramente esatta: quella indicata dalla commissione era contraddittoria quanto alla percentuale di versamento dei conferimenti in denaro e all'integralità dei conferimenti, mentre il quesito non chiariva l'eventuale costituzione unilaterale.
art. 2247 c.c.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La disposizione consente di distinguere tra società lucrative, che perseguono un lucro soggettivo mediante distribuzione degli utili, e società mutualistiche o cooperative, caratterizzate da un lucro oggettivo.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
I principi dell'azione amministrativa vincolano anche i soggetti privati soltanto quando siano preposti all'esercizio di attività amministrative, non indistintamente tutti i soggetti privati.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente aveva richiesto l'accertamento dell'interesse alla riammissione e la condanna dell'amministrazione, ma la domanda non poteva trovare accoglimento in assenza di concreta utilità derivante dall'eventuale neutralizzazione del quesito.
art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 101/2013, conv. in l. 125/2013
Per le amministrazioni indicate dalla norma, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori delle graduatorie vigenti, salvo comprovate necessità organizzative non temporanee adeguatamente motivate.
La disposizione, come interpretata autenticamente, non stabilisce una preferenza generale per lo scorrimento delle graduatorie rispetto al concorso.
art. 4 d.l. 25/2025, conv. in l. 69/2025
Il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni.
La norma chiarisce che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento; non impone quindi, in via generale, lo scorrimento delle graduatorie né una motivazione particolarmente stringente per bandire una nuova selezione.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Il ricorrente lo aveva invocato per sostenere l'obbligo di preferire lo scorrimento, ma il TAR ha escluso che dal quadro normativo derivi una simile preferenza generale.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale, il candidato supera la prova di resistenza soltanto se, eliminato il quesito illegittimo o attribuito il punteggio corretto, consegue una posizione concretamente utile rispetto all'ultimo vincitore; altrimenti l'impugnazione degli atti della procedura è inammissibile per carenza di interesse.
- Un quesito a risposta multipla è illegittimo quando nessuna delle opzioni è incontestabilmente esatta secondo la normativa di riferimento, anche se una risposta appare approssimativamente meno errata delle altre; l'amministrazione non può imporre al candidato la scelta della risposta solo relativamente meno inesatta.
- La distinzione tra società lucrative e società cooperative è coerente con la distinzione tra lucro soggettivo, consistente nella distribuzione degli utili ai soci, e lucro oggettivo o mutualistico, consistente nel vantaggio economico diretto derivante dall'attività della cooperativa.
- I principi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 si applicano ai soggetti privati solo quando siano preposti all'esercizio di attività amministrative, e non a tutti i soggetti privati in quanto tali.
- Il concorso pubblico è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento delle pubbliche amministrazioni; non sussiste una preferenza normativa generale per lo scorrimento delle graduatorie vigenti né un obbligo di motivazione particolarmente stringente per la scelta di bandire una nuova procedura.
- La scelta di bandire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento di una graduatoria precedente è legittima quando la nuova procedura riguarda professionalità non sovrapponibili, valutate alla luce delle differenze nelle mansioni, nei requisiti di accesso e nelle materie d'esame.
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