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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32537/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre capi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di Napoli Nord, con riferimento alla competenza sul reato fallimentare; 2) censura sulla ricostruzione della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale: si deduceva comportamento collaborativo dell'imputato, mancanza di obbligo specifico di consegna della documentazione per l'amministratore cessato e insufficiente motivazione circa il dolo specifico; 3) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha affermato che i reati fallimentari, se commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, si considerano consumati nel luogo e nel tempo della pronuncia dichiarativa di fallimento, ancorando così la competenza territoriale al Tribunale che ha dichiarato il fallimento (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Sul secondo punto ha confermato che l'ipotesi contestata è la bancarotta fraudolenta documentale (occultamento/distruzione delle scritture): l'amministratore ha l'obbligo diretto di tenere e consegnare le scritture al termine del mandato; essendo mancante la documentazione relativa al periodo in cui il ricorrente era amministratore, spettava a lui provare che la perdita fosse per cause non a lui imputabili. La Corte d'appello ha individuato elementi indiziari idonei a desumere il dolo specifico (irreperibilità rispetto alle richieste del curatore, lacune nelle informazioni fornite, collegamento con distrazioni in favore del figlio) e ha motivato adeguatamente il rifiuto delle attenuanti generiche, rilevando comportamento ostativo dell'imputato (informazioni lacunose, inadempimento agli impegni di recupero documentazione, irreperibilità). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) art. 216, comma 1, n. 2

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale nelle due alternative (occultamento/sottrazione/distruzione delle scritture e fraudolenta tenuta delle stesse). La fattispecie concreta richiede il dolo specifico diretto a impedire la ricostruzione del patrimonio a danno dei creditori.

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) art. 217

    Prevede la bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, fattispecie che può essere realizzata anche per colpa e non richiede il dolo specifico delle ipotesi di cui all'art. 216.

  • Codice civile art. 1713, comma 1

    Principi generali sul mandato che impongono all'amministratore il dovere di consegnare la documentazione al termine dell'incarico, richiamati per affermare l'obbligo personale di consegna delle scritture contabili.

  • Codice civile art. 2487-bis

    Norma richiamata per la fase liquidatoria che impone obblighi di conservazione/consegna della documentazione, rafforzando il dovere dell'amministratore cessato nella fase di passaggio delle consegne.

  • Cass. Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 (Santoro)

    Scritto in giurisprudenza a sostegno del principio che i reati fallimentari, ove rilevanti, si considerano consumati nel luogo e nel tempo della pronuncia dichiarativa di fallimento.

  • Cass. Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023

    Conferma la regola secondo cui la consumazione dei reati fallimentari si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento, con effetti sulla competenza territoriale.

  • Cass. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)

    Affermata la vincolatività, per il giudice penale, della pronuncia dichiarativa di fallimento divenuta irrevocabile, anche con riguardo a fatti che possono influire sulla competenza o sugli elementi costitutivi dello stato di insolvenza.

  • Cass. Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 (Sebastianutti)

    Ulteriore richiamo sul carattere vincolante della sentenza di fallimento e sulle sue conseguenze processuali.

  • Cass. Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017 (Del Papa)

    Precisa che l'amministratore cessato è responsabile della regolare tenuta della contabilità per il periodo di sua carica e risponde dell'eventuale occultamento delle scritture al momento del passaggio delle consegne.

  • Cass. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 (Pisano)

    Distinzione tra bancarotta documentale (che richiede dolo specifico) e bancarotta semplice (che può derivare anche da negligenza), con conseguente diversa valutazione probatoria del dolo.

  • Cass. Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017

    Sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: esse richiedono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione e la motivazione del giudice deve rendere conto delle ragioni del rigetto.

  • Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012

    Supporta il principio che il giudice deve motivare adeguatamente l'esclusione delle attenuanti, senza necessariamente confutare punto per punto gli elementi presentati dalla difesa.

  • Cass. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021

    Ulteriore richiamo alla necessità di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sui criteri di valutazione del comportamento dell'imputato.

Massime di principio

  • La competenza territoriale nei reati fallimentari si ancorano alla pronuncia dichiarativa di fallimento: il tribunale che ha dichiarato il fallimento è, di regola, competente per i reati relativi a quel fallimento.
  • L'amministratore di una società ha l'obbligo diretto di tenere e, al termine del mandato, consegnare le scritture contabili; in caso di irreperibilità della documentazione, l'onere probatorio spetta all'amministratore cessato che sostiene la non imputabilità a sé della perdita.
  • La bancarotta fraudolenta documentale richiede dolo specifico diretto a danneggiare i creditori impedendo la ricostruzione della gestione: tale stato d'animo va desunto da elementi indiziari concreti (es. occultamento, irreperibilità, distrazioni di beni), non da mere affermazioni difensive non corroborate.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per mera assenza di fattori negativi: servono elementi positivi che giustifichino la mitigazione e il giudice deve motivare sul loro riconoscimento o diniego.
  • La valutazione sulle scritture contabili e sulla condotta dell'amministratore può fondarsi su una valutazione logica e indiziaria complessiva anche in mancanza di contestazioni formali di tutti i fatti richiamati, purché la motivazione sia congrua.

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