Sentenza n. 1013/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato relativo alla sentenza n. 3854/23 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 3318/23 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per il valore di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 agosto 2024. Il giudicato aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori e spese processuali. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha successivamente depositato una nota con cui chiedeva ai difensori i dati del contenzioso ai fini della liquidazione, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né fornire una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati dal ricorrente il titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all'Amministrazione, nonché il superamento del termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996. In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato il fatto costitutivo dell'obbligo di esecuzione, spettava al Ministero dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, onere non assolto. La mera nota ministeriale contenente la richiesta di dati per la liquidazione non è stata ritenuta sufficiente a comprovare l'ottemperanza. Il giudice ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione, ma non le eventuali spese di precetto, riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Al commissario, dirigente dello stesso Ministero, non è stato riconosciuto alcun compenso, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
decisioni passate in giudicato e altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi possono essere eseguiti mediante il giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 2697 c.c.
Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto, mentre chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. Nel giudizio di ottemperanza, provato il giudicato e l'inadempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia o il superamento dell'obbligo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994
Disciplina gli accessori riconosciuti dal giudicato sul credito spettante al docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate procedure di ottemperanza, è stata applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell'Amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il creditore deve provare il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione quando necessaria e l'inadempimento; una volta assolto tale onere, spetta all'Amministrazione dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di esecuzione.
- La mera interlocuzione dell'Amministrazione o la richiesta di dati finalizzata alla liquidazione non dimostra l'integrale esecuzione del giudicato e non esclude la persistenza dell'obbligo di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
- L'obbligo di eseguire una condanna pecuniaria può comprendere le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione del provvedimento; non comprende invece le spese di precetto sostenute per la scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico non comporta un compenso autonomo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale criterio può essere applicato analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
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