Sentenza del 08/11/2016 n. 8454 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Contenuto - Omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale - Nullità - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'omessa o incompleta indicazione dell'autorità giudiziaria competente non determina la nullità della cartella, ma costituisce una mera irregolarità. Tale irregolarità può eventualmente giustificare la scusabilità dell'errore commesso dal contribuente e la sua rimessione in termini per proporre l'impugnazione, ma non invalida di per sé l'atto di riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse nulla perché ometteva, o indicava in modo incompleto, l'autorità giurisdizionale competente a ricevere e decidere il ricorso.
Massime di principio
- La mancata indicazione, o l'indicazione incompleta, del giudice competente nella cartella di pagamento non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
- Gli errori relativi all'autorità giudiziaria competente incidono principalmente sulla possibilità del contribuente di individuare correttamente il giudice e i termini di impugnazione, non sulla validità sostanziale della cartella.
- In presenza di un errore scusabile causato dall'omessa o incompleta informazione, il contribuente può chiedere la rimessione in termini per proporre ricorso.
- Per ottenere l'annullamento della cartella occorre normalmente dimostrare una violazione più grave e sostanziale rispetto alla sola irregolarità nelle indicazioni sull'autorità competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 nov 2016Sentenza del 08/11/2016 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →