Cassazione Penale, Sentenza n. 37215/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo a 25 giorni di carcere e 51 giorni di arresti domiciliari per ipotesi di importazione di cocaina liquida occultata in un flacone e altri oggetti. La ricorrente sosteneva di aver commissionato il trasporto di prodotti medicamentosi dal Perù e negava che il flacone contenente cocaina fosse a lei diretto. Il Tribunale di Civitavecchia l'aveva assolta con formula "per non avere commesso il fatto" per insufficienza di prova circa la destinazione del flacone; il giudice della riparazione aveva però escluso la riparazione ritenendo sussistente la causa ostativa della colpa grave, per averla ritenuta imprudente nell'avvalersi di canali di spedizione non professionali e poco verificati e, data la sua laurea in ingegneria chimica, prevedibile rispetto alle tecniche di fluidificazione e occultamento di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della riparazione secondo la quale la condotta della ricorrente (uso di corrieri non professionali, mancata verifica delle referenze e scelta di canali rischiosi per reperire medicinali dall'estero) integra una colpa grave che esclude il diritto alla riparazione. La corte ha inoltre confermato che elementi indiziari utilizzati per la misura cautelare, non essendo stati del tutto neutralizzati dal giudice penale, potevano essere valutati ex ante dal giudice della riparazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del resistente.
Norme richiamate
Cass. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Rv. 259082)
sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv. 259082
Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia dato causa alla falsa apparenza di illecito, con autonoma valutazione rispetto al giudizio di merito e non per accertare la sussistenza del reato
Cass. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 (Buccini, Rv. 266808)
sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808
Il giudice della riparazione può esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché non espressamente esclusi nel dibattimento
Cass. (Piccolo) 15/09/2016 (Rv. 268238)
15.9.2016, Piccolo, Rv. 268238
Gli elementi indiziari neutralizzati o giudicati inutilizzabili nel dibattimento non possono essere ripescati, ma se non totalmente esclusi mantengono valenza per il giudizio riparatorio
Cass. sez. 4, 02/07/2019 (Messina Maria, Rv. 276859)
sez. 4, 2/07/2019, Messina Maria, Rv. 276859
La condotta penalmente irrilevante ai fini dell'assoluzione può comunque integrare profili di colpa grave idonei a escludere la riparazione, se caratterizzata da inescusabile leggerezza
Cass. 13/01/2021 (Calzaretta, Rv. 280246)
13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246
Conferma che legami personali o economici con realtà criminali possono giustificare l'esclusione della riparazione; ribadisce distinzione tra standard di prova del processo penale e valutazione del giudice della riparazione
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione da ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione "ex ante" autonoma rispetto al processo penale: non si riaccerta il reato, ma se la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza di responsabilità tale da giustificare detentione.
- La pronuncia di assoluzione "oltre ogni ragionevole dubbio" non impedisce automaticamente la concessione della riparazione: se elementi indiziari non sono stati completamente neutralizzati, il giudice della riparazione può ritenere sussistente colpa grave.
- La condotta ostativa alla riparazione non deve necessariamente essere qualificata come reato, ma deve manifestare inescusabile leggerezza o imprudenza concreta e specifica (es. scelta di corrieri non verificati per importazioni rischiose).
- Fattori quali l'uso di canali non professionali, la mancata verifica dell'identità di corrieri, e la prevedibilità del rischio (soprattutto se il soggetto ha competenze rilevanti che dovrebbero suggerire maggior cautela) possono integrare colpa grave ai fini della riparazione.
- Per ridurre il rischio di esclusione della riparazione, chi subisce misura cautelare per fatti connessi a traffici/trasporti dovrebbe documentare l'assenza di consapevolezza e l'uso di canali leciti/controllabili (prove di acquisto su canali ufficiali, comunicazioni, referenze del corriere, ricevute).
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