Cassazione Civile, Ordinanza n. 24132/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un soggetto pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito l'accoglimento della domanda diretta al ricalcolo della pensione liquidata nel 2006: da un lato per il mancato computo di contribuzione già versata a titolo di preavviso, dall'altro per l'erronea perequazione dei singoli ratei effettuata in sede amministrativa. L'ente previdenziale aveva eccepito la decadenza triennale dall'azione prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, sostenendo che, poiché il titolo pensionistico era anteriore alla novella, il termine doveva comunque decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina (6 luglio 2011) e risultava quindi spirato quando l'azione fu proposta nel 2016. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 252 disp. att. c.c., contestando la mancata applicazione della decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il criterio invocato dall'ente è conforme ai principi generali dell'ordinamento e all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: quando il fatto che segna il dies a quo si è verificato prima dell'entrata in vigore della norma che introduce la decadenza, il termine triennale decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Poiché nel caso concreto tale termine era già decorso al momento della proposizione della domanda giudiziale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
termine di decadenza triennale dall'azione
La decadenza introdotta o modificata dalla norma si applica anche alle prestazioni pensionistiche già riconosciute, con decorrenza dal dies a quo stabilito dalla disciplina transitoria quando il fatto generatore è anteriore alla novella.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1 d.l. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
novella dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970
La modifica legislativa ha introdotto/rafforzato il termine triennale di decadenza, che in caso di fatti anteriori opera dalla data di entrata in vigore della legge.
art. 252 disp. att. c.c.
È richiamato come criterio per far decorrere il termine di decadenza dalla data di entrata in vigore della norma introduttiva quando il fatto individuato come termine iniziale è anteriore alla stessa.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per lo svolgimento del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, per effetto dell'accoglimento del ricorso, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma introduce una decadenza e il fatto rilevante per il decorso del termine è anteriore alla sua entrata in vigore, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, non dal fatto originario.
- In materia previdenziale, la domanda di ricalcolo di una prestazione già liquidata può essere soggetta al termine di decadenza previsto per l'azione giudiziaria contro l'ente, se la disciplina transitoria conduce a far decorrere il termine dalla novella.
- Se alla data di proposizione dell'azione il termine di decadenza triennale, decorrente dalla data di entrata in vigore della norma, è già spirato, la domanda deve essere dichiarata tardiva.
- Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità conforme rafforza l'applicazione del criterio transitorio e consolida l'interpretazione della norma decadenziale.
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