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Parere

Parere n. 997/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Mario Marcello Masciarelli, contro il Ministero della salute per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale del 16 novembre 2023 n. DGPROF/64749-P-17/11/2923, che ha subordinato il riconoscimento della qualifica professionale di medico all'espletamento di una misura compensativa; b) del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi, nella seduta del 9 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202400430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale che subordinava il riconoscimento della qualifica professionale di medico all’espletamento di una prova attitudinale in medicina legale e del verbale della Conferenza dei servizi del 9 novembre 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 16 novembre 2023 con cui il Ministero della salute, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, aveva subordinato il riconoscimento in Italia della qualifica professionale di medico, conseguita presso un istituto universitario argentino, al superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale in medicina legale. È stato altresì impugnato il verbale della Conferenza dei servizi del 9 novembre 2023. Nel corso del procedimento il ricorrente ha chiesto il riesame, producendo ulteriore documentazione. La Conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2024, ha espresso parere favorevole al riconoscimento e il Ministero, con decreto del 9 aprile 2024, ha riconosciuto la qualifica professionale ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Il ricorrente ha quindi rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale disposto dal Ministero e della rinuncia del ricorrente, sia venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso. Ha pertanto espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il riconoscimento della qualifica professionale disposto dal Ministero con decreto del 9 aprile 2024 ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso.

Rinuncia alla prosecuzione del giudizio

La rinuncia espressa dal ricorrente conferma la sopravvenuta carenza di interesse e conduce, in applicazione del principio dispositivo, alla definizione in rito del ricorso straordinario.

Istanza cautelare

L’istanza sospensiva è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità e non deve essere esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Il decreto ministeriale impugnato è stato adottato ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con previsione di una misura compensativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la rinuncia alla prosecuzione del giudizio, unitamente al venir meno dell’interesse, giustifica la definizione in rito della controversia.
  • Quando l’interesse alla decisione viene meno prima dell’esame del merito, l’istanza cautelare deve essere assorbita.

Riconoscimento della qualifica professionale di medico conseguita all’estero

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un medico in possesso di una qualifica professionale conseguita in Argentina contro il Ministero della salute. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento che subordinava il riconoscimento della qualifica all’espletamento di una prova attitudinale in medicina legale, nonché il verbale della Conferenza dei servizi che aveva espresso il relativo parere.

Premesse e vicenda procedimentale

Il Ministero aveva subordinato il riconoscimento della qualifica professionale, conseguita presso un istituto universitario argentino, al superamento di una misura compensativa, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha chiesto il riesame dell’istanza e ha prodotto ulteriore documentazione. Il Ministero ha comunicato che la richiesta sarebbe stata sottoposta alla Conferenza dei servizi.

Riesame e riconoscimento della qualifica

La Conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2024, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica. Di conseguenza, con decreto del 9 aprile 2024, il Ministero della salute ha riconosciuto al ricorrente la qualifica professionale di medico chirurgo ai fini dell’esercizio della professione in Italia.

Il successivo riconoscimento ha eliminato l’utilità concreta della decisione sul provvedimento originariamente impugnato. Il Ministero ha inoltre trasmesso l’atto con cui il ricorrente ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sopravvenuto riconoscimento della qualifica, unitamente alla rinuncia del ricorrente, abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Collegio ha precisato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non essendo più attuale l’interesse alla pronuncia sul merito, il ricorso deve essere definito con una pronuncia di improcedibilità.

Istanza cautelare

L’istanza sospensiva non è stata esaminata nel merito, poiché è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaProfessioni sanitarie
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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