Cassazione Penale, Sentenza n. 32269/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 216 L.F. e vizi di motivazione relativi all'elemento soggettivo, sostenendo che la tenuta irregolare delle scritture derivasse da inesperienza o superficialità e non da dolo, e chiedendo che si richiedesse l'intento di recare pregiudizio ai creditori; (2) mancata assunzione di prova decisiva, perché la Corte avrebbe ridotto l'elenco testimoni della difesa da molti a due senza giustificato motivo; (3) violazione di legge e difetto di motivazione nel diniego della sospensione condizionale della pena, in presenza di precedenti parzialmente condonati o convertiti e senza che il ricorrente avesse già fruito della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale "generica" nei confronti di Camilloni, statuendo che la volontaria indicazione sottostimata dei costi e la tenuta irregolare, incompleta e frammentaria delle scritture sono state ritenute da entrambe le corti di merito idonee a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e della vita sociale della società fallita, sicché il dolo generico è stato adeguatamente accertato. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata assunzione di prove decisive, considerandolo generico e in parte strumentale a questioni su condotte per le quali vi è stata assoluzione. Ha altresì confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo legittima la valutazione prognostica dei giudici di merito e il richiamo ai precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 216
L'art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale) è stato interpretato richiedendo il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture renda impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; non è necessario un dolo specifico volto a arrecare pregiudizio ai creditori
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 217
L'art. 217 (bancarotta semplice documentale) è distinto dall'art. 216: per la fattispecie semplice è ammissibile anche la colpa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non si trattava di mero disordine contabile ma di condotta volontaria riconducibile alla fattispecie aggravata
Codice penale
L'art. 133 (concessione della sospensione condizionale della pena) è stato interpretato nel senso che il giudice di merito può basare il diniego del beneficio su una valutazione prognostica e sui precedenti del condannato, senza l'obbligo di menzionare tutti gli elementi enumerati dalla norma, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti
Massime di principio
- Per i reati fallimentari relativi alle scritture contabili, la responsabilità ai sensi dell'art. 216 L.F. può essere accertata anche quando è presente dolo generico: non è necessario provare una volontà specifica di danneggiare i creditori, ma la consapevolezza che la condotta renda impossibile o estremamente difficile la ricostruzione patrimoniale
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale dipende sia dalla qualità soggettiva (dolo vs colpa) sia dall'effetto della condotta sulle possibilità ricostruttive: un disordine contabile occasionale può rientrare nella semplice, mentre una tenuta irregolare e sistematica che ostacola la ricostruzione può integrare la fraudolenta
- Le valutazioni probatorie sui fatti e sull'elemento soggettivo compiute dai giudici di merito (tribunale e corte d'appello) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; la cassazione non ammette una semplice rivalutazione delle prove
- La richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere circostanziata; l'indicazione generica di testimoni aggiuntivi senza spiegare la rilevanza decisiva delle loro dichiarazioni difficilmente otterrà accoglimento
- Quanto alla sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. e può motivare il diniego richiamando i precedenti e una prognosi negativa; pertanto, chi intende ottenere il beneficio dovrà dimostrare in maniera convincente l'assenza di profili ostativi e una prognosi favorevole
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