Sentenza n. 4335/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n.-OMISSIS- del 12/12/2022; nella parte in cui ha individuato -OMISSIS- nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici individuando altresì a carico di -OMISSIS- una quota di ripiano complessivamente ammontante per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 a euro 1.125.172,74 (doc. 1) - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in data 15 settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 251, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell'Accordo rep. atti 181/CSR del 7/11/2019 della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/9/2019, non posseduta; - della nota prot. n 0645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna (non posseduta); - delle seguenti determinazioni citate nel provvedimento regionale impugnato (pubblicate dalla Regione ai fini dell'accesso agli atti amministrativi all'URL https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/avvisi/ripiano-tetto-dispositivi-medici-anni-2015-2016-2017-2018/deliberazioni-dei-direttori-generali-delle-aziende-sanitarie-regionali-di-certificazione-del-fatturato-relativo-agli-anni-2015-2016-2017-2018 ): a) n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; b) n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; c) n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; d) n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; e) n. 325 del 4/9/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; f) n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; g) n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; h) n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; i) n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; j) n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; k) n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena l) n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna m) n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n) n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli - del Decreto del Ministero della Salute 15/6/2012, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto E PER L'ACCERTAMENTO della inesistenza del diritto vantato dalla Regione Emilia-Romagna a riscuotere o compensare la somma di euro 1.125.172,74; E, PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA della Regione Emilia-Romagna alla restituzione alla ricorrente delle somme percepite o compensate a titolo di payback a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24/2/2023: - della determinazione del Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n.-OMISSIS- del 12/12/2022, comunicato via pec a -OMISSIS- con nota prot. 13/12/2022-OMISSIS-.U, nella parte in cui ha individuato -OMISSIS- nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici individuando altresì a carico di -OMISSIS- una quota di ripiano complessivamente ammontante per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 a euro 1.125.172,74; - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in data 15 settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 251, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell'Accordo rep. atti 181/CSR del 7/11/2019 della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/9/2019; - della nota prot. n 0645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna (non posseduta); - delle seguenti determinazioni citate nel provvedimento regionale impugnato (pubblicate dalla Regione ai fini dell'accesso agli atti amministrativi all'URL https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/avvisi/ripiano-tetto-dispositivi-medici-anni-2015-2016-2017-2018/deliberazioni-dei-direttori-generali-delle-aziende-sanitarie-regionali-di-certificazione-del-fatturato-relativo-agli-anni-2015-2016-2017-2018): a) n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; b) n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; c) n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; d) n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; e) n. 325 del 4/9/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; f) n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; g) n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; h) n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; i) n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; j) n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; k) n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; l) n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; m) n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n) n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; - del Decreto del Ministero della Salute 15/6/2012, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto E PER L'ACCERTAMENTO della inesistenza del diritto vantato dalla Regione Emilia-Romagna a riscuotere o compensare la somma di euro 1.125.172,74; E, PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA della Regione Emilia-Romagna alla restituzione alla ricorrente delle somme percepite o compensate a titolo di payback a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\4\2025 : Con riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti ANNULLAMENTO: - della determinazione del Dirigente del SETTORE GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL SSR DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27/11/2024 avente ad oggetto “OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 139/2024 EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 22 LUGLIO 2024 E AGGIORNAMENTO DELL'ACCERTAMENTO E DELL'IMPEGNO RELATIVI AL RIPIANO PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015-2018”, notificata in data 24/1/2025; -della nota Prot. 24/01/2025.00-OMISSIS-.U della Regione Emilia Romagna trasmessa a mezzo pec in data 24/11/2025, con oggetto “Pay-back Dispositivi medici - anni 2015-2018”; - per quanto necessario della deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 3/2/2025 avente ad oggetto “DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO INTIMATI DELLE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” e relativo allegato 1 che ne costituisce parte integrante, che ha posto a carico della ricorrente un ripiano per euro 540.082,92; - nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, la determinazione della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna 29/12/2023 n. 27391, recante “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”, non conosciuta; - nonché, per quanto possa essere necessario, laddove il provvedimento sub 11 sia considerato novativo, dei provvedimenti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo e i precedenti motivi aggiunti. ACCERTAMENTO della inesistenza del diritto vantato dalla Regione Emilia-Romagna a riscuotere o compensare la somma di euro 540.082,92 CONDANNA della Regione Emilia-Romagna alla restituzione alla ricorrente delle somme percepite o compensate a titolo di payback a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione della quota di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi gli aggiornamenti adottati nel 2024-2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale che le imputava una quota di ripiano pari originariamente a euro 1.125.172,74, nonché i presupposti atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione della spesa e alla disciplina del payback per gli anni 2015-2018. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto della Regione a riscuotere o compensare le somme e la restituzione di quanto eventualmente percepito. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti regionali successivi adottati in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e la rideterminazione della quota di ripiano in euro 540.082,92, formulando le medesime domande di annullamento, accertamento e restituzione. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La parte ricorrente, con atto depositato il 13 gennaio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, avendo pagato le quote ritenute dovute nella misura ridotta prevista dal decreto-legge n. 95/2025, come comprovato dalle ricevute depositate. Il Collegio ha ritenuto univoco tale comportamento e, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né le domande di accertamento e restituzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e comprovata dal suo comportamento processuale, impone la declaratoria di improcedibilità della domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel testo.
decreto-legge n. 95/2025
La parte ricorrente ha effettuato il pagamento delle quote di ripiano nella misura ridotta stabilita dal decreto-legge, circostanza posta a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito, accompagnata da un comportamento incompatibile con la prosecuzione della controversia, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le domande consequenziali, salvo le eventuali questioni necessarie per la regolazione delle spese.
- Il principio dispositivo impone al giudice amministrativo di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, applicando l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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