Cassazione Civile, Ordinanza n. 10650/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguardava un piccolo stacco di terreno appartenente originariamente a un soggetto emigrato negli Stati Uniti, che in corso di causa lo aveva venduto a una terza persona. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal possessore, ma la Corte d'appello di Roma, su impugnazione della cessionaria del bene, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo non raggiunta la prova del possesso utile ad usucapire. In Cassazione il soccombente in appello ha proposto due motivi sostanzialmente sovrapposti, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; in particolare lamentava che la Corte territoriale avesse sottaciuto alcune deposizioni testimoniali e che, da una lettura complessiva degli atti, solo alcuni testi dovessero reputarsi inattendibili, sicché il giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio e il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove. Ha inoltre osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice omissione di singoli elementi istruttori, e che la motivazione della sentenza d'appello non era meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata; non se si contesta la valutazione delle prove e l'erroneo esito dell'apprezzamento istruttorio
art. 115 c.p.c.
non è violato per il solo fatto che il giudice di merito valuti il materiale probatorio in modo non condiviso dalla parte
art. 116 c.p.c.
la sua violazione non può essere invocata per denunciare una diversa lettura delle prove o un mero dissenso sulla loro attendibilità
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omissione di singole risultanze istruttorie o una critica alla sufficienza della motivazione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
giustifica una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo si riveli inconsistente alla luce di un orientamento di legittimità consolidato
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e gli elementi da cui esso risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando si contesti la valutazione di attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie; essa presuppone, rispettivamente, la decisione su prove non introdotte o l'erronea attribuzione del valore legale della prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti che la prova, pur gravante su una parte, sia stata ritenuta o non ritenuta raggiunta.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto sia stato comunque esaminato nel suo complesso.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
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