Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1719/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - di atto prot. -OMISSIS- adottato dal Responsabile Suap Comune di Bomarzo di improcedibilità pratica SUAP n. -OMISSIS- di subentro della-OMISSIS- nella titolarità-OMISSIS- -OMISSIS- km 2+00 angolo -OMISSIS-; -di Ordinanza n.-OMISSIS- emessa dal Comune di Bomarzo Area Amministrativa Ufficio - SUAP ad oggetto -OMISSIS- -OMISSIS- km 2+00 angolo -OMISSIS- e richiamata nella nota prot. -OMISSIS- Responsabile Suap Comune di Bomarzo; - nonché, e nei limiti dell'interesse, di nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo UADM Lazio 3 - Area Territoriale Viterbo assunta al prot. -OMISSIS- del Comune di Bomarzo di comunicazione Decreto di interdizione antimafia della Prefettura di Viterbo del -OMISSIS- richiamata nella ordinanza n.-OMISSIS-; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente, nessuno escluso compresi note e comunicazioni richiamate negli atti oggetto del presente gravame.

Giustizia amministrativa202602423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di improcedibilità della pratica SUAP relativa al subentro nella titolarità degli impianti, ordinanza comunale conseguente e comunicazione dell’interdittiva antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’atto del Responsabile SUAP del Comune di Bomarzo che aveva dichiarato improcedibile la pratica di subentro nella titolarità degli impianti, nonché l’ordinanza comunale richiamata nell’atto e, nei limiti dell’interesse, la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al decreto di interdizione antimafia adottato dalla Prefettura di Viterbo nei confronti della società cedente. Il testo non espone dettagliatamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma la domanda cautelare presuppone la contestazione degli effetti degli atti comunali e dell’interdittiva sul trasferimento degli impianti e del relativo titolo autorizzativo. La società ricorrente ha sostenuto, in sostanza, la propria posizione di subentrante sulla base dell’atto di trasferimento; il Comune ha resistito, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società cedente non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Dalla documentazione depositata è risultato che il trasferimento degli impianti alla ricorrente si era perfezionato dopo l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società cedente: l’atto di trasferimento era stato sottoscritto dalla ricorrente in una data successiva a quella dell’interdittiva. Secondo il TAR, pertanto, la società cedente non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti, ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Anche il periculum in mora non ha condotto all’accoglimento della domanda, poiché nel bilanciamento degli interessi è prevalso l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del provvedimento interdittivo. La società ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    È stato applicato nel senso che, a seguito dell’informazione antimafia interdittiva, la società colpita non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti; un trasferimento perfezionato successivamente all’interdittiva non ha quindi fornito sufficiente base per il subentro della cessionaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della società cedente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris è insufficiente quando il trasferimento di impianti e del relativo titolo autorizzativo si perfeziona dopo l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva nei confronti del cedente, poiché il cedente non può validamente disporre del titolo ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse pubblico alla corretta esecuzione di un provvedimento interdittivo antimafia può prevalere sull’interesse economico del soggetto che invoca il subentro nella titolarità di impianti trasferiti successivamente all’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.