Sentenza n. 1476/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Giustizia, m_dg. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con PDG 12 maggio 2020. Scelta sede di assegnazione”, con il quale venivano stabilite illegittime modalità di svolgimento della procedura di scelta della sede di assegnazione, da applicarsi nei confronti di coloro che avrebbero superato il corso di formazione - fatta eccezione per i vincitori sovrintendenti capo che avessero esercitato il diritto al mantenimento della sede di servizio - prevedendosi che la scelta della sede sarebbe avvenuta secondo la posizione in ruolo che sarebbe stata determinata dalla graduatoria risultante dagli esami finali del percorso formativo, e più precisamente che la scelta della sede di assegnazione sarebbe stata effettuata prima dagli appartenenti all'aliquota A) di cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso e, a seguire, dagli appartenenti all'aliquota B) stessa disposizione, e non secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esami finali del corso di formazione; - della determinazione dell'Amministrazione, di cui alla nota che precede, di adottare all'esito del corso di formazione, non una sola graduatoria, ma più graduatorie, dividendo gli appartenenti all'aliquota A) dagli appartenenti all'aliquota B), dando priorità agli appartenenti all'aliquota A) nella scelta della sede di assegnazione, a prescindere dal voto riportato all'esito del corso, ove pure deteriore rispetto a quello degli appartenenti all'aliquota B); - del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse di approvazione delle graduatorie degli esami finali del corso di formazione tecnico – professionale rivolto al personale del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria nominato “allevo vice ispettore” recante: la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo maschile; la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo femminile; la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo maschile e la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo femminile; - per quanto occorrente e di ragione, del decreto -OMISSIS- con il quale è stata dettata la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017, laddove all'art. 1, comma 4, stabilisce che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b); - del Bando di Concorso di cui al Decreto 12 maggio 2020, con riferimento all'art. 9, comma 7, laddove è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo; - del decreto 11 novembre 2021, avente ad oggetto la dichiarazione dei vincitori del concorso interno per 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, laddove all'art. 2, comma 7, è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) del bando precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera b) del medesimo articolo; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali a quelli impugnati; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di servizio da scegliere tra quelle alle quali ha titolo, secondo l''ordine di merito della graduatoria finale del corso di formazione, ove pure previa riadozione di una graduatoria unica in sostituzione di quelle adottate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del concorso interno per 691 posti da vice ispettore relativi alla formazione delle graduatorie e alla scelta della sede, nella parte in cui hanno attribuito priorità ai vincitori appartenenti all'aliquota dei sovrintendenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti con cui l'Amministrazione, dopo gli esami finali del corso di formazione, ha previsto la formazione di graduatorie distinte per aliquota e ha attribuito ai vincitori appartenenti all'aliquota dei sovrintendenti la priorità nella scelta della sede rispetto agli appartenenti all'aliquota degli agenti e assistenti, anche a prescindere dal punteggio conseguito da questi ultimi. Ha dedotto la violazione dell'art. 9 del bando, delle disposizioni disciplinanti l'accesso alla qualifica di ispettore, dell'art. 44, comma 10, d.lgs. 95/2017, dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 443/1992, dell'art. 28 d.P.R. 487/1994, dell'art. 97 Cost. e dei principi di par condicio, imparzialità, buon andamento, trasparenza e correttezza. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento, eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, irragionevolezza, disomogeneità e incoerenza tra il decreto disciplinante l'accesso, il bando e il decreto di dichiarazione dei vincitori.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina concorsuale considerasse diversamente le due categorie di candidati, prevedendo una riserva del 70% dei posti per i sovrintendenti, una specifica riserva interna per i sovrintendenti capo e, per questi ultimi, anche il diritto al mantenimento della sede, mentre agli agenti e assistenti era riservata la quota del 30% senza analogo diritto. Non sussiste quindi disparità di trattamento, poiché le categorie sono diverse e sono state diversamente disciplinate in ragione della qualifica, dell'anzianità e dell'esperienza professionale. L'art. 9, comma 7, del bando stabiliva che i vice ispettori nominati ai sensi dell'aliquota A precedessero nel ruolo quelli nominati ai sensi dell'aliquota B. Secondo il TAR, tale priorità nel ruolo poteva ragionevolmente riflettersi anche sulla scelta della prima sede, pur restando fermo l'ordine della graduatoria all'interno di ciascuna categoria. Il giudice ha ribadito che l'assegnazione della sede deve tenere conto dell'ordine di graduatoria e delle esigenze di servizio; la deroga all'ordine di graduatoria o alle preferenze dei candidati è possibile quando sia fondata su esigenze oggettive e motivate. Nel caso concreto, la priorità accordata ai sovrintendenti costituiva applicazione della lex specialis e risultava coerente con la finalità di assicurare loro un trattamento di favore rispetto agli agenti e assistenti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, del bando di concorso
I vice ispettori nominati in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo
La previsione della precedenza nel ruolo dei candidati dell'aliquota A, appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, legittima l'Amministrazione ad accordare loro priorità nella scelta della sede, pur mantenendo l'ordine della graduatoria all'interno delle rispettive categorie.
art. 44, comma 10, d.lgs. 95/2017
Costituisce la base normativa della disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
art. 28, comma 4, d.lgs. 443/1992
È richiamato dal ricorrente quale norma che, secondo la sua prospettazione, avrebbe imposto l'assegnazione della sede secondo l'ordine della graduatoria; il TAR non ne ha accolto l'interpretazione ostativa alla priorità dei sovrintendenti.
art. 28 d.P.R. 487/1994
È richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi propri delle procedure concorsuali, ma il TAR ha escluso che la disciplina applicata violasse la par condicio.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non impediscono un trattamento differenziato tra categorie professionali diverse quando la differenziazione sia prevista dalla disciplina concorsuale e giustificata dalle rispettive qualifiche e anzianità.
art. 105 c.p.a.
Ha disciplinato la riassunzione del giudizio dopo l'annullamento della precedente sentenza e il rinvio disposto dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva per l'accesso a una qualifica preveda aliquote riservate a categorie professionali diverse e stabilisca che una categoria preceda l'altra nel ruolo, tale priorità può legittimamente riflettersi anche sulla scelta della prima sede, se ciò è coerente con la lex specialis e con la finalità di valorizzare qualifica, anzianità ed esperienza professionale.
- L'ordine della graduatoria costituisce un parametro generale per l'assegnazione della sede, ma non necessariamente esclusivo: può essere coordinato con le esigenze di servizio e con ulteriori criteri oggettivi previsti dalla disciplina concorsuale o dalle direttive di impiego.
- La deroga all'ordine della graduatoria o alle preferenze espresse dai candidati nell'assegnazione della sede è legittima quando sia fondata su esigenze oggettive, motivate e coerenti con la disciplina applicabile.
- Non viola la par condicio il trattamento differenziato tra categorie di candidati che si trovino in posizioni professionali diverse, quando la differenziazione sia prevista dalla disciplina di gara o concorsuale e sia ragionevolmente collegata alla qualifica, all'anzianità o all'esperienza dei destinatari.
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