Cassazione Civile, Sentenza n. 6156/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino per sei motivi, denunciando vizi procedurali e di diritto: carenza di specificazione dei motivi e nullita' per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., errata ammissione e valutazione della prova testimoniale e documentale (art. 2721, 2724, 2725 c.c.), errata qualificazione dei rapporti e mancanza di legittimazione attiva di Carelli e Milu' Snc (sostituzione processuale e interesse ad agire), errata determinazione delle obbligazioni delle parti circa la consegna della documentazione amministrativa degli immobili (richiamo all'art. 1477 c.c. e principi di buona fede) e produzione tardiva di documenti in appello. Il ricorso per cassazione contestava sia vizi di motivazione sia violazioni di norme processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti. Ha confermato la valutazione di merito sulla interconnessione negoziale tra la promessa di vendita e gli atti collegati (compresa la permuta dell'azienda), la legittimazione di Carelli e di Milu' Snc in ragione della funzione unitaria degli atti, la corretta ammissione e valutazione della prova testimoniale per finalita' interpretative del contratto e non per modificare il contenuto scritto, e la corretta individuazione dell'obbligo delle cedenti di cooperare nella consegna della documentazione amministrativa necessaria per l'effettivo subentro. Ha inoltre respinto le censure relative a omessa o insufficiente motivazione e alle produzioni documentali tardive per mancata prova dell'impossibilita' incolpevole di produrle precedentemente. Il ricorso e' stato quindi rigettato con condanna alle spese e rimessione delle somme eventualmente dovute a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il dovere di specificazione dei motivi d'appello; l'assenza di dettagli determina inammissibilita' delle censure non adeguatamente specificate.
art. 345 c.p.c.
Regole sulle produzioni documentali in appello; la Corte ha ritenuto legittima l'eccezione di inammissibilita' di docume nti prodotti senza prova dell'impossibilita' di produrli prima.
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i vari motivi alla stregua di tali criteri, rigettandoli quando attaccavano apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati.
art. 2721 c.c.
Limiti della prova testimoniale nei contratti rilevanti per forma; la Corte ha riaffermato che la prova testimoniale e' ammessa per chiarire o integrare la volontà negoziale ma non per modificare il contenuto scritto essenziale.
art. 2724 n. 3 c.c.
Rinvio alla disciplina della prova nei casi di contratto scritto contenente clausola ad substantiam; la Corte ha valutato la congruita' dell'ammissione della prova orale rispetto agli scopi interpretativi.
art. 2725 c.c.
Rinvio che limita la prova nei contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso delle testimonianze per chiarire aspetti non sostanziali del contenuto scritto.
art. 1477 c.c.
Richiamato come criterio rafforzativo: la Corte ha ritenuto che, nel contesto di un'operazione complessa e dell'interesse al subentro, derivi dalle parti l'effetto naturale dell'obbligo di consegna dei documenti e titoli necessari all'esercizio dell'attivita'.
art. 112 c.p.c.
Principio della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello sia stata adeguata e sufficiente a respingere le doglianze.
art. 81 c.p.c.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla sostituzione processuale; la Corte ha ritenuto infondate le censure atteso che la valutazione della legittimazione e' questione di merito ben motivata.
art. 366 c.p.c.
Requisiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione; la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' del ricorso pur rilevando una esposizione faticosa, ritenendo comunque intellegibili le doglianze.
art. 13 D.P.R. 115/2002
Disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo a carico del ricorrente in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando piu' atti negoziali sono funzionalmente collegati e interdipendenti, soggetti partecipanti agli atti collegati possono essere ritenuti legittimati a far valere pretese connesse; il giudice di merito ha ampia discrezionalita' nella valutazione di tale collegamento e la sua verifica di fatto e' insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La prova testimoniale e' ammissibile per chiarire, integrare o interpretare la volontà negoziale espressa in forma scritta, purché non si usi per modificare il contenuto essenziale del contratto scritto (salvo limiti di legge sulla forma).
- L'obbligo di una parte di fornire documentazione amministrativa o informazioni puo' emergere dall'interpretazione unitaria del contratto e dal principio di buona fede quando tale consegna sia necessaria per raggiungere lo scopo pratico dell'operazione.
- Le doglianze che chiedono la revisione di accertamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione; l'impugnazione deve colpire profili di diritto o vizio decisivo di motivazione.
- Motivi o prove introdotti tardivamente in appello devono essere giustificati con prova dell'impossibilita' incolpevole di produrli in primo grado; in mancanza possono essere esclusi.
- La mancata specificazione dei motivi di appello (art. 342 c.p.c.) puo' comportare l'inammissibilita' delle questioni non precisate; l'atto di appello deve contenere adeguata esposizione delle ragioni di diritto e di fatto.
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