Sentenza n. 8383/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: del Bando del concorso per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-02 – Diritto commerciale e della navigazione, Settore Scientifico Disciplinare GIUR-02/A – Diritto commerciale, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, tra gli altri, degli atti conclusivi della procedura, in specie del verbale n. 234/2024 del Comitato Esecutivo della Luiss di approvazione degli atti del concorso; della contestuale chiamata del prof. De Luca con decorrenza 1° novembre 2024; del Decreto di chiamata del Rettore della Luiss, ove adottato, e di ogni altro atto collegato e connesso. PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO DA DE LUCA NICOLA IL 26\11\2024: dei verbali nn. 2 e 4 della Commissione istruttoria, laddove non hanno disposto l’esclusione della Prof.ssa Bruno dalla procedura per aver reso dichiarazioni non veritiere ed hanno comunque tenuto in considerazione titoli e requisiti in realtà non posseduti dalla Ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, atti conclusivi, graduatoria e chiamata del vincitore in una procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso la LUISS
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale, classificatasi al quarto e ultimo posto della graduatoria, aveva impugnato il bando e gli atti della procedura selettiva ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, denunciando diversi vizi di legittimità nell'operato della commissione. Il controinteressato, vincitore della procedura, aveva proposto ricorso incidentale contro i verbali della commissione istruttoria, lamentando che la ricorrente principale non fosse stata esclusa per avere reso dichiarazioni non veritiere e che fossero stati valutati titoli e requisiti che ella non possedeva. Nel corso del giudizio l'università ha annullato gli atti impugnati e ha disposto la rinnovazione della procedura. La ricorrente principale ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione; il ricorrente incidentale ha aderito a tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice non può esaminare il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La disponibilità dell'azione permane fino a quando la causa è trattenuta in decisione; la dichiarazione della parte impone quindi una pronuncia di improcedibilità. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
conferimento di un posto di Professore di ruolo di I fascia
Disciplina la procedura selettiva universitaria alla quale la ricorrente aveva partecipato; la sentenza non ne esamina nel merito i presunti vizi.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sui ricorsi divenuti improcedibili.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non risultano richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio all'esame del merito contro la volontà espressa del ricorrente.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale, quando sia condivisa dal ricorrente incidentale e non vi siano diverse richieste, comporta l'improcedibilità anche del ricorso incidentale.
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