Sentenza n. 183/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n. 0016347 del 05.03.2025 con cui il Prefetto della Provincia di Campobasso ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il diniego della richiesta di porto di fucile per uso caccia richiesta dal ricorrente; - del diniego della richiesta di porto di fucile per uso caccia recato dal provvedimento prot. n. 0039209, sottoscritto in data 16.11.2024 dal Questore di Campobasso, notificato al ricorrente in data 30/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Campobasso della licenza di porto di fucile per uso caccia e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale della Questura di Campobasso, sostenendo che la competenza spettasse alla Questura di Isernia in ragione della propria residenza. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. In secondo luogo, ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta, contestando il giudizio di inaffidabilità fondato su segnalazioni, notizie di reato, condanne e procedimenti penali, nonché la mancata valorizzazione della revoca del precedente divieto di detenzione di armi. Ha sostenuto che, trattandosi di porto d'armi per uso caccia, l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente stringente sulle ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha escluso l'incompetenza territoriale della Questura di Campobasso perché l'art. 61 del r.d. 635/1940 attribuisce la competenza al Prefetto o al Questore della provincia di residenza o domicilio del richiedente e il ricorrente aveva indicato nella domanda una dimora abituale in Campobasso, presentandovi egli stesso l'istanza; la successiva contestazione della competenza è stata ritenuta contraria al divieto di venire contra factum proprium. Ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio, poiché i provvedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e comportano un'esigenza di celerità ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Quanto al preavviso di rigetto, ha affermato che il provvedimento prefettizio sul ricorso gerarchico ha carattere sostitutivo dell'atto originario: il Prefetto può svolgere gli accertamenti utili, riesaminare integralmente la fattispecie, integrare la motivazione e valutare le osservazioni che l'interessato avrebbe potuto presentare nella fase procedimentale. Nel caso concreto, il Prefetto aveva esaminato espressamente gli elementi nuovi dedotti dal ricorrente, sicché il contraddittorio omesso nella fase questorile era stato adeguatamente recuperato nel procedimento gerarchico, senza necessità di una regressione procedimentale meramente defatigatoria. Nel merito, il TAR ha riconosciuto all'Amministrazione un'ampia discrezionalità prognostica, fondata sulla necessità di prevenire possibili abusi delle armi. Il diniego può basarsi anche su fatti non costituenti reato, su procedimenti pendenti, segnalazioni e vicende personali, purché valutati complessivamente e in modo non irrazionale o arbitrario. Gli elementi richiamati nei provvedimenti, riferiti a un ampio arco temporale e comprendenti condanne irrevocabili, notizie di reato, segnalazioni e procedimenti penali, erano idonei a sostenere il giudizio di inaffidabilità. Il giudice ha escluso che la revoca del divieto di detenzione imponesse il rilascio del porto d'armi, trattandosi di istituti autonomi con presupposti e finalità differenti: il porto consente il trasferimento e l'uso dell'arma e implica una valutazione di pubblica sicurezza distinta e più rigorosa. Le contestazioni del ricorrente sono state ritenute atomistiche e non idonee a dimostrare illogicità, travisamento o abnormità dell'esercizio discrezionale.
Norme richiamate
art. 61 r.d. 635/1940
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio.
La competenza territoriale può radicarsi nella provincia del domicilio del richiedente, oltre che in quella della residenza; nel caso concreto, la dichiarazione di dimora abituale in Campobasso giustificava la competenza della Questura di Campobasso.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti relativi alle armi, in ragione della natura precauzionale e preventiva dei relativi provvedimenti e dell'esigenza di celerità del provvedere.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non impone necessariamente l'annullamento dell'atto quando, nel successivo ricorso gerarchico, l'organo sovraordinato, titolare di potere sostitutivo, abbia garantito il contraddittorio, esaminato le deduzioni dell'interessato e deciso compiutamente nel merito.
art. 4 d.P.R. 1199/1971
L'organo preposto può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso gerarchico.
Il procedimento di ricorso gerarchico consente all'organo sovraordinato di svolgere ulteriori accertamenti e di riesaminare integralmente la fattispecie, adottando un provvedimento sostitutivo dell'atto impugnato.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le licenze di porto d'armi possono essere negate o revocate quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi o non possieda i requisiti di buona condotta; la relativa valutazione è ampiamente discrezionale e prognostica.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando consente di ricostruire gli elementi fattuali e le ragioni del giudizio di inaffidabilità, anche mediante il richiamo a una pluralità di elementi istruttori e valutazioni complessive.
art. 699 c.p.
Il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale, sicché il privato non vanta un diritto soggettivo incondizionato al rilascio della relativa autorizzazione.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
La disciplina conferma il carattere eccezionale delle autorizzazioni concernenti la disponibilità e l'uso delle armi e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica.
Massime di principio
- La competenza territoriale al rilascio della licenza di porto d'armi spetta al Prefetto o al Questore della provincia in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio; la dichiarazione di una dimora abituale nella provincia dell'autorità adita può fondare la competenza anche se la residenza anagrafica si trova altrove.
- Nei procedimenti concernenti licenze di porto o detenzione di armi, la comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura preventiva e cautelare del potere esercitato rende necessario un provvedimento celere per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica.
- Il provvedimento adottato in sede di ricorso gerarchico ha carattere sostitutivo dell'atto originario: l'organo sovraordinato può svolgere ulteriori accertamenti, riesaminare integralmente la fattispecie, integrare la motivazione e valutare nel merito le osservazioni che l'interessato avrebbe potuto presentare a seguito del preavviso di rigetto omesso.
- Il diniego o la revoca del porto d'armi possono fondarsi, in una valutazione complessiva e prognostica, su condanne, procedimenti pendenti, segnalazioni e vicende personali anche non penalmente rilevanti e non direttamente connesse all'uso delle armi, senza necessità di un precedente abuso concretamente accertato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di affidabilità in materia di armi resta limitato alla verifica dell'assenza di illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti; non può sostituire la prognosi amministrativa non abnorme con una diversa valutazione di merito.
- La revoca del divieto di detenzione di armi non determina automaticamente il diritto al rilascio del porto d'armi, poiché detenzione e porto sono istituti autonomi, con presupposti e finalità differenti; il porto, consentendo il trasferimento e l'uso dell'arma, richiede una distinta valutazione preventiva di affidabilità.
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