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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04403/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il ricorrente aveva insinuato al passivo del fallimento della società presso cui aveva lavorato un credito complessivo di euro 104.531,92, oltre accessori, chiedendo il riconoscimento di differenze retributive, straordinari, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR e differenze per trasferte. Il giudice delegato lo aveva ammesso solo per euro 5.897,43 a titolo di TFR; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto un’ulteriore somma di euro 4.556,67 per differenze su trasferte, ritenendo invece provati i pagamenti delle altre voci retributive sulla base della prova testimoniale e della CTU. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione della disciplina fallimentare, dell’art. 36 Cost. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice non avrebbe potuto sollevare d’ufficio questioni su durata e svolgimento del rapporto e che i fatti erano incontestati; 2) ulteriore violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 36 Cost., lamentando che il Tribunale avesse messo in discussione la qualità e quantità del lavoro svolto; 3) nullità per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., anche per asserita incoerenza rispetto alla CTU e alle deposizioni; 4) violazione della disciplina fallimentare e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il Tribunale avesse illegittimamente eliminato il credito già ammesso dal giudice delegato, in assenza di impugnazione incidentale della curatela; 5) violazione dell’art. 429 c.p.c. e dell’art. 36 Cost. per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quinto motivo, rigettando i primi tre e dichiarando inammissibile il quarto. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro, e decidendo nel merito ha riconosciuto al ricorrente, sul credito già ammesso al passivo, gli interessi legali fino al primo riparto che comprenda il credito e la rivalutazione monetaria fino alla chiusura dello stato passivo. Le spese sono state compensate, poiché il ricorrente è risultato soccombente sui motivi di maggiore rilievo e vittorioso solo sul quinto, ritenuto di scarsa rilevanza relativa.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 legge fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il tribunale può rivalutare la fondatezza del credito ammesso o escluso.

  • art. 93 l. fall.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 95, terzo comma, legge fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di insinuazione e alla verifica del passivo.

  • art. 95, terzo comma, l. fall.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 95, terzo comma, legge fall.

    richiamato per sostenere i limiti dei poteri del giudice nella verifica del passivo.

  • art. 96 l. fall.

    violazione degli artt. 93, 95, 96 l.f.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa reformatio in peius nello stato passivo.

  • art. 36 Cost.

    in relazione all’art. 36 della Costituzione

    richiamato a sostegno della tutela della retribuzione sufficiente e del riconoscimento degli accessori sui crediti di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.

    la Corte afferma che il tribunale non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, esercitando i poteri officiosi propri della verifica del passivo, rigetta o limita l’opposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene inammissibili o infondate le censure perché non specifiche o dirette a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e della CTU è riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione come riesame del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione ... e 2697 c.c.

    il giudice deve verificare l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul creditore insinuante; il principio di non contestazione non sostituisce la prova del credito.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è ritenuta esistente e sufficiente perché espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 111 Cost.

    in relazione all’art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione, escluso dalla Corte per la presenza di una motivazione non apparente.

  • art. 2909 c.c.

    violazione ... dell’art.2909 c.c.

    richiamato per sostenere l’intangibilità dell’ammissione già disposta dal giudice delegato; la Corte esclude che il tribunale abbia eliminato quel credito.

  • art. 429 c.p.c.

    violazione dell’art.429 c.p.c.

    la Corte riconosce che sui crediti di lavoro devono essere liquidati anche interessi e rivalutazione secondo i criteri propri della materia lavoristica e concorsuale.

  • art. 54, terzo comma, l. fall.

    artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall.

    gli interessi sui crediti privilegiati di lavoro sono dovuti fino al saldo, senza il limite temporale della definitività dello stato passivo.

  • art. 55, primo comma, l. fall.

    artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall.

    gli interessi sui crediti privilegiati di lavoro decorrono dalla maturazione del titolo fino al saldo.

  • art. 384 c.p.c.

    a norma dell’art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito riconoscendo direttamente gli accessori dovuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito: il giudice deve comunque verificare d’ufficio l’esistenza e la prova del titolo, nei limiti delle regole proprie della procedura.
  • Il tribunale fallimentare può esercitare poteri officiosi nella verifica del passivo e non viola l’art. 112 c.p.c. quando, valutando il materiale probatorio, conferma solo in parte o rigetta l’opposizione del creditore.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile se la decisione contiene una motivazione esistente e intellegibile, anche sintetica, e se il ricorso mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, non è necessaria una motivazione analitica se non siano state mosse contestazioni specifiche; se invece le contestazioni sono puntuali, occorre una risposta argomentata.
  • Nei crediti di lavoro insinuati al passivo fallimentare, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria seguono regole particolari: la rivalutazione è dovuta fino alla definitività dello stato passivo, mentre gli interessi sui crediti privilegiati decorrono dalla maturazione del titolo fino al saldo.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente al capo errato e decidere direttamente nel merito sul punto residuo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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