Ordinanza n. 120/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del decreto del Prefetto della Provincia di Crotone - Area I - 3 - Polizia Amministrativa - Prot. Interno n. 0011413 del 04/03/2026, notificato telematicamente alla Cavese 1919 s.r.l. a mezzo pec il 04/03/2026, con il quale l'Autorità Prefettizia ha disposto per i motivi esplicitati in premessa, in occasione della partita di calcio "FC Crotone - Cavese", valevole per il campionato nazionale di calcio "Serie C", prevista per il 5 marzo 2026 alle ore 20.30, il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno e il contestuale annullamento e rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresa, la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 9/2026 del 03/02/2026 (con la quale la gara Crotone - Cavese è stata rimessa al CASMS per le valutazioni di competenza), della determinazione del CASMS 10/2026 del 03/03/2026 (mai conosciuta e mai comunicata alla Cavese), nonché la nota del Questore di Crotone n. 0011067 del 04/03/2026 (mai conosciuta e mai comunicata alla Cavese) ed ogni altro atto rilevante ai fini del provvedimento principale impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vietava la vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno e disponeva l'annullamento e il rimborso dei biglietti già venduti per una partita di Serie C
Esito
La controversia
La società sportiva ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Prefetto di Crotone adottato in occasione della partita FC Crotone-Cavese, con il quale era stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Salerno e l'annullamento con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la determinazione del CASMS e una nota del Questore di Crotone, deducendo anche la mancata conoscenza o comunicazione di alcuni di tali atti. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità.
La decisione
Il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha preso atto della dichiarazione notificata e depositata il 5 marzo 2026 con la quale la parte ricorrente ha rinunciato sia al ricorso sia all'istanza cautelare. Il giudice ha quindi dato atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il merito delle censure né procedere alla valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese sono state dichiarate integralmente compensate, con la formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale, ma non è stata applicata nel merito perché la ricorrente ha rinunciato all'istanza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e all'istanza cautelare, validamente dichiarata e depositata dalla parte ricorrente, preclude l'esame delle censure di merito e della domanda cautelare.
- Quando la parte rinuncia all'istanza cautelare prima della decisione, il giudice deve prenderne atto senza procedere alla valutazione dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Come è indicizzato
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