Cassazione Civile, Ordinanza n. 31382/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP per gli anni 2012 e 2013 nei confronti di una s.r.l. poi cancellata dal registro delle imprese, e da ulteriori avvisi emessi in proprio nei confronti dei due soci al 50%, ritenuta società a ristretta base partecipativa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che i debiti residui della società estinta potessero essere fatti valere sui soci solo nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione e sui liquidatori solo in caso di colpa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita insanabile incomprensibilità della ratio decidendi della sentenza d’appello; secondo, violazione degli artt. 2495, 2280, 2452 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva errato nell’escludere la legittimità degli avvisi verso i soci, poiché in caso di società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei soci, anche se il bilancio finale di liquidazione è pari a zero.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse comprensibile, benché non condivisibile. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili a carico della società legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci pro quota, con onere dei soci di dimostrare di non aver percepito tali utili oppure che essi siano stati accantonati o reinvestiti. La Corte ha precisato che questa regola opera anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese e il bilancio finale di liquidazione non indica riparti, perché in tal caso non viene meno la possibilità per l’ufficio di formulare una pretesa autonoma verso i soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso la nullità per motivazione incomprensibile, ritenendo la ratio decidendi sufficientemente chiara.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; motivo respinto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di norme sostanziali in tema di responsabilità dei soci e accertamento tributario; motivo accolto.
art. 2495 c.c.
richiamato dall'Agenzia per sostenere la successione dei soci nei debiti della società cancellata.
art. 2280 c.c.
richiamato dall'Agenzia in tema di liquidazione e riparto dell'attivo residuo.
art. 2452 c.c.
richiamato dall'Agenzia a sostegno della pretesa verso i soci dopo l'estinzione della società.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base normativa dell'azione dell'Erario verso soci e liquidatori per debiti tributari della società estinta.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione relativa che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili comporta un’inversione dell’onere della prova: spetta ai soci dimostrare di non avere percepito gli utili ovvero che gli stessi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese e l’assenza di riparti nel bilancio finale di liquidazione non escludono, di per sé, la validità della pretesa tributaria verso i soci quando l’accertamento dei maggiori ricavi/ utili extracontabili non sia stato definito nel merito nei confronti della società.
- La sentenza che esclude nel merito l’esistenza di utili extracontabili sociali fa stato anche nei confronti dei soci in ragione dell’efficacia riflessa del giudicato; ma tale effetto presuppone una decisione di merito effettivamente intervenuta sul presupposto impositivo.
- La motivazione della sentenza è viziata solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente che la soluzione adottata sia errata o non condivisibile.
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