Cassazione Penale, Ordinanza n. 33799/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era apparente e non specifico, essendosi limitato a reiterare le censure già esaminate e respinte in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano pedissequamente gli argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sentenza indica il reato contestato come furto in abitazione aggravato, senza riportare ulteriori elementi interpretativi sulla fattispecie.
art. 99 c.p.
La sentenza richiama la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, senza sviluppare ulteriori considerazioni interpretative.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione.
- Il motivo di ricorso deve assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte integra una censura apparente e non specifica.
Come è indicizzato
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