Cassazione Penale, Sentenza n. 22913/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per: 1) prescrizione del reato contravvenzionale ex art. 734 c.p. (capo C), sostenendo che il primo sequestro del 10/09/2013 aveva fatto cessare la permanenza del reato e quindi il termine quinquennale era già decorso; 2) prescrizione del reato di cui all'art. 632 c.p. (capo B), lamentando che la condotta era stata perimetrata temporalmente al 10/09/2013 e non risultava la prosecuzione dell'attività illecita oltre tale data; 3) prescrizione del reato ex art. 633 c.p. (capo A), deducendo che il reato si era già estinto prima del giudizio di appello; 4) vizio di motivazione e valutazione illogica delle prove da parte della Corte di merito circa la responsabilità e la continuità delle opere, sostenendo che le opere contestate risalivano ad epoche anteriori all'acquisto dei terreni da parte del Coppola.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha ritenuto infondato il quarto motivo relativo alla responsabilità (valutazione delle prove adeguata) ma ha accolto i primi tre motivi in quanto la sentenza impugnata aveva errato nell’affermare l’assenza di sequestri intervenuti nelle more del giudizio. Dagli atti risultava invece un sequestro preventivo del 18/10/2016 sull'area interessata; ciò determina la cessazione della condotta e l'avvio del termine prescrizionale da quella data. Ne consegue che, alla data odierna, tutti i reati si sono prescritti: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione dei reati per prescrizione. Tuttavia la Corte ha rigettato il ricorso 'agli effetti civili', confermando le statuizioni civili originate dalla sentenza di primo grado (le quali non si revocano automaticamente per la prescrizione del reato intervenuta successivamente) e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado in favore delle parti civili (importo liquidato in complessivi 4.791,80 euro oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 734 cod. pen.
Articolo indicato a carico del ricorrente per una contravvenzione relativa ad alterazioni/operazioni sul demanio fluviale; la Corte ha valutato la prescrizione con riferimento alla cessazione della condotta avvenuta per effetto del sequestro preventivo
art. 632 cod. pen.
Articolo relativo al delitto contestato (capo B) per la realizzazione del terrapieno; la questione interpretativa riguarda la natura 'permanente' della condotta e il dies a quo della prescrizione, che la Corte ha ricondotto alla data del sequestro del 18/10/2016
art. 633 cod. pen.
Articolo relativo all'altro delitto contestato (capo A); la Corte ha ritenuto che, anche ove la responsabilità penale sia stata accertata in primo grado, la successiva prescrizione non comporta la revoca automatica delle statuizioni civili
Massime di principio
- Quando il reato è qualificato come permanente, occorre valutare con attenzione la data in cui la condotta è definitivamente cessata: misure come il sequestro preventivo possono far decorrere il termine di prescrizione dalla data del sequestro, salvo prova contraria della prosecuzione dell'attività illecita.
- La decorrenza della prescrizione può essere retrodatata se emerge un atto processuale (es. decreto di sequestro) che abbia effettivamente interrotto o fatto cessare la condotta; è necessario documentare esattamente l'oggetto e la pertinenza del sequestro rispetto all'area e alle opere contestate.
- Spetta all'accusa dimostrare la permanenza o la prosecuzione della condotta illecita oltre la data indicata come dies a quo quando il reato è contestato nella forma aperta; l'assenza di prova sul protrarsi può portare alla prescrizione.
- La prescrizione estingue il reato ai soli effetti penali ma non comporta automaticamente la revoca delle statuizioni civili pronunciate in primo grado e poi confermate in appello: le azioni civili possono rimanere valide e agibili separatamente.
- Errori di fatto o di diritto nella ricostruzione delle date fondamentali (sequestri, accertamenti tecnici, prime constatazioni) possono portare la Suprema Corte ad annullare la sentenza senza rinvio quando la prescrizione è ormai maturata.
- In giudizio, chi contesta la continuazione dell'attività illecita deve fornire elementi specifici e non generici: atti pubblici, verbali di sequestro, datazione certa degli interventi e collegamento tra macchine/aree sequestrate e opere contestate sono decisivi.
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