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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31386/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata e derivante dalla cessione, mediante permuta con appartamenti da costruire, di un terreno edificabile pervenuto in successione ai fratelli comproprietari. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di legittimazione del firmatario, prescrizione del credito, erronea individuazione dell'anno d'imposta nel 2010 invece che nel 2009 e erroneo calcolo della superficie tassabile; la CTP ha annullato l'avviso e la CTR ha confermato, ritenendo che il trasferimento si fosse perfezionato nel 2009. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 21, 67 e 68 TUIR sostenendo che il corrispettivo della permuta fosse conseguito solo con l'atto di specificazione catastale e consegna del 24.2.2010 e che, comunque, il giudice di merito avrebbe dovuto rideterminare l'imposta anziché annullare l'atto. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sulle censure relative al metodo di calcolo della plusvalenza e sul vizio di legittimazione del funzionario firmatario dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale. Ha affermato che, nella permuta di terreno con appartamenti da costruire, l'effetto traslativo degli immobili futuri si verifica quando la cosa viene ad esistenza, cioè al completamento delle strutture essenziali; nel caso concreto gli appartamenti erano stati completati nel 2009, sicché correttamente era stata esclusa la tassazione per il 2010. Ha inoltre osservato che l'eventuale esigenza di rideterminare l'imposizione non poteva essere affrontata nel giudizio, perché l'Ufficio aveva contestato esclusivamente una plusvalenza imponibile nell'anno 2010 e pretese riferite ad altri anni restavano estranee all'oggetto del processo. Il ricorso incidentale del contribuente, essendo condizionato all'accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato quest'ultima alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato nei motivi del ricorso incidentale per omessa pronuncia/motivazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal contribuente per censurare l'omessa pronuncia della CTR.

  • art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal contribuente per contestare la legittimazione del funzionario firmatario e, in generale, la motivazione/validità dell'atto impositivo.

  • artt. 21, 67 e 68 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    la Corte ribadisce che l'anno di conseguimento della plusvalenza è decisivo anche per individuare l'aliquota e che, nel caso di permuta di cosa presente con cosa futura, il momento rilevante è quello in cui la cosa futura viene ad esistenza.

  • art. 1472 c.c.

    la Corte lo utilizza come norma di riferimento per affermare che l'effetto traslativo della proprietà della cosa futura si verifica quando la cosa viene ad esistenza, cioè al termine del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza dell'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella permuta di un terreno con immobili da costruire, l'effetto traslativo relativo agli immobili futuri si produce quando essi vengono ad esistenza, ossia al completamento del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, e non quando interviene la sola consegna materiale o l'accatastamento.
  • Ai fini della tassazione della plusvalenza, rileva l'anno di effettivo conseguimento del corrispettivo in natura; tale dato è determinante anche per individuare il biennio di riferimento per l'aliquota applicabile.
  • Il giudice tributario, in quanto giudice di impugnazione-merito, può rideterminare la pretesa quando l'atto sia viziato ma la pretesa sia almeno in parte fondata; tuttavia non può estendere il giudizio a periodi d'imposta diversi da quelli specificamente contestati nell'avviso impugnato.
  • Se la contestazione dell'Ufficio è limitata a una plusvalenza asseritamente imponibile in un determinato anno e tale presupposto viene escluso, eventuali pretese riferite ad annualità diverse restano estranee al perimetro del giudizio e non possono essere recuperate in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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